Art. 551 c.c.

Legato in sostituzione di legittima

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima.

Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento.

Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza il legato grava sulla disponibile.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima. Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento. Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza il legato grava sulla disponibile.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 551 c.c.

COMMA 1 — SCELTA DEL LEGITTIMARIO Il legittimario destinatario di un legato sostitutivo può rinunciarvi e domandare la legittima. COMMA 2 — ACCETTAZIONE DEL LEGATO Se consegue il legato, di regola perde il diritto al supplemento e non acquista la qualità di erede, salvo espressa facoltà testamentaria di chiedere il supplemento. COMMA 3 — IMPUTAZIONE Il legato grava sull’indisponibile fino alla misura della legittima e, per l’eventuale eccedenza, sulla disponibile.

Ratio

Consentire al legittimario di scegliere consapevolmente tra attribuzione particolare sostitutiva e quota ereditaria riservata.

Questioni interpretative

È decisiva la qualificazione del legato come sostitutivo e l’eventuale previsione espressa del diritto al supplemento.

Disposizioni collegate

Artt. 536, 549, 552 e 564 c.c.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, Sez. II — Sentenza n. 32593del 14/12/2025Decisione chiave

La rinuncia al legato in sostituzione di legittima può risultare anche da comportamenti inequivoci incompatibili con la volontà di avvalersi del legato, ferma la forma scritta quando esso abbia ad oggetto beni immobili.

La proposizione della domanda diretta al riconoscimento della quota di riserva in natura ex art. 718 c.c. può esprimere rinuncia implicita al legato sostitutivo.

consolidato

Corte Suprema di Cassazione - Rassegna dicembre 2025
Corte di Cassazione, Sez. II — Sentenza n. 28962del 18/10/2023Decisione chiave

Quando il testatore attribuisca al legittimario l’usufrutto universale e la nuda proprietà a un estraneo, ricorrono i presupposti della cautela sociniana di cui all’art. 550 c.c., e non necessariamente quelli del legato in sostituzione di legittima ex art. 551 c.c.

La Corte distingue la cautela sociniana dal legato tacitativo, chiarendo le conseguenze della disposizione che incida sulla nuda proprietà della quota riservata.

consolidato

Corte Suprema di Cassazione
Corte di Cassazione, Sez. II — Sentenza n. 13530del 17/05/2022Decisione chiave

La rinuncia al legato in sostituzione di legittima può risultare da atti univoci incompatibili con la volontà di conservare il legato; la mera proposizione dell’azione di riduzione non implica necessariamente rinuncia e questa può intervenire utilmente anche nel corso del giudizio.

La pronuncia precisa forma, comportamento concludente e momento della rinuncia al legato sostitutivo, distinguendo la domanda di riduzione dalla rinuncia al beneficio testamentario.

consolidato

Corte Suprema di Cassazione - Rassegna annuale 2022

Norme collegate

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