Art. 549 c.c.

Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 549 c.c.

UNICO COMMA — INTANGIBILITÀ QUALITATIVA DELLA LEGITTIMA Il testatore non può gravare la quota riservata ai legittimari con pesi o condizioni. Il divieto tutela non soltanto il valore quantitativo della legittima, ma anche la libera disponibilità della quota riservata, ferme le eccezioni previste dal titolo IV.

Ratio

Tutelare la quota di riserva dei legittimari e ricostruire correttamente l’evoluzione storica delle disposizioni abrogate, distinguendo disciplina vigente e sistema previgente.

Questioni interpretative

La determinazione della legittima richiede coordinamento tra categorie di legittimari, concorso, diritti del coniuge, riforme della filiazione e divieto di pesi sulla quota riservata.

Disposizioni collegate

Artt. 536, 550, 551 e 556 c.c.

Norme collegate

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