Art. 480 c.c.

Prescrizione

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni.

Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa.

Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni. Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa. Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 480 c.c.

COMMA 1 — PRESCRIZIONE DECENNALE Il diritto di accettare l’eredità è soggetto a prescrizione decennale. COMMA 2 — DECORRENZA Il termine decorre dall’apertura della successione; per l’istituzione condizionale dal verificarsi della condizione e, nell’accertamento giudiziale della filiazione, dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. COMMA 3 — CHIAMATI ULTERIORI Il termine non corre per i chiamati ulteriori durante l’efficacia dell’acquisto di chi li precede, quando tale acquisto venga successivamente meno.

Ratio

Regolare tempi, vizi e modalità dell’accettazione e assicurare l’effettività della separazione patrimoniale derivante dal beneficio d’inventario.

Questioni interpretative

Termini, possesso dei beni, inventario e qualità soggettiva del chiamato producono conseguenze differenti e devono essere verificati separatamente.

Disposizioni collegate

Artt. 456, 459 e 481 c.c.

Norme collegate

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