Art. 479 c.c.

Trasmissione del diritto di accettazione

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.

Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato.

La rinunzia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia all'eredità che al medesimo è devoluta.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Se il chiamato all'eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi. Se questi non sono d'accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l'eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato. La rinunzia all'eredità propria del trasmittente include rinunzia all'eredità che al medesimo è devoluta.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 479 c.c.

COMMA 1 — TRASMISSIONE DEL DIRITTO Se il chiamato muore prima di accettare, il diritto potestativo di accettazione entra nella sua successione e passa ai suoi eredi. COMMA 2 — DIVERGENZA TRA I TRASMISSARI Gli eredi del trasmittente possono assumere posizioni diverse: chi accetta acquista diritti e pesi della successione trasmessa, chi rinuncia ne resta estraneo. COMMA 3 — RINUNCIA ALL’EREDITÀ DEL TRASMITTENTE La rinuncia alla successione del trasmittente impedisce di avvalersi separatamente del diritto di accettare l’eredità a lui devoluta.

Ratio

Definire modalità, limiti ed effetti dell’accettazione dell’eredità e tutelare il chiamato e i patrimoni coinvolti.

Questioni interpretative

La qualificazione degli atti del chiamato deve essere compiuta in concreto, coordinando forma dell’accettazione, atti conservativi e regole speciali per soggetti protetti.

Disposizioni collegate

Artt. 459, 470 e 519 c.c.

Norme collegate

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