Art. 481 c.c.

Fissazione di un termine per l'accettazione

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiara se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiara se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 481 c.c.

UNICO COMMA — ACTIO INTERROGATORIA Chiunque abbia interesse può ottenere dal giudice la fissazione di un termine entro il quale il chiamato deve scegliere tra accettazione e rinuncia. L’inerzia oltre il termine determina perdita del diritto di accettare.

Ratio

Regolare tempi, vizi e modalità dell’accettazione e assicurare l’effettività della separazione patrimoniale derivante dal beneficio d’inventario.

Questioni interpretative

Termini, possesso dei beni, inventario e qualità soggettiva del chiamato producono conseguenze differenti e devono essere verificati separatamente.

Disposizioni collegate

Artt. 480, 487 e 488 c.c.

Norme collegate

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