Art. 488 c.c.

Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorità giudiziaria

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

Il chiamato all'eredità,che non è nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell'art. 481, deve, entro detto termine, compiere anche l'inventario; se fa la dichiarazione e non l'inventario, è considerato erede puro e semplice.

L'autorità giudiziaria può accordare una dilazione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il chiamato all'eredità,che non è nel possesso di beni ereditari, qualora gli sia stato assegnato un termine a norma dell'art. 481, deve, entro detto termine, compiere anche l'inventario; se fa la dichiarazione e non l'inventario, è considerato erede puro e semplice. L'autorità giudiziaria può accordare una dilazione.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 488 c.c.

COMMA 1 — TERMINE GIUDIZIALE E INVENTARIO Il chiamato non possessore sottoposto al termine ex art. 481 deve completare entro quel termine anche l’inventario; la sola dichiarazione beneficiata senza inventario comporta accettazione pura e semplice. COMMA 2 — DILAZIONE Il giudice conserva il potere di concedere una dilazione.

Ratio

Regolare tempi, vizi e modalità dell’accettazione e assicurare l’effettività della separazione patrimoniale derivante dal beneficio d’inventario.

Questioni interpretative

Termini, possesso dei beni, inventario e qualità soggettiva del chiamato producono conseguenze differenti e devono essere verificati separatamente.

Disposizioni collegate

Artt. 481, 484 e 487 c.c.

Norme collegate

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