Art. 482 c.c.

Impugnazione per violenza o dolo

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

L'accettazione dell'eredità si può impugnare quando è effetto di violenza o di dolo.

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

L'accettazione dell'eredità si può impugnare quando è effetto di violenza o di dolo. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 482 c.c.

COMMA 1 — VIOLENZA E DOLO L’accettazione può essere impugnata quando la volontà sia stata determinata da violenza o dolo. COMMA 2 — TERMINE L’azione si prescrive in cinque anni dalla cessazione della violenza o dalla scoperta del dolo.

Ratio

Regolare tempi, vizi e modalità dell’accettazione e assicurare l’effettività della separazione patrimoniale derivante dal beneficio d’inventario.

Questioni interpretative

Termini, possesso dei beni, inventario e qualità soggettiva del chiamato producono conseguenze differenti e devono essere verificati separatamente.

Disposizioni collegate

Artt. 475, 483 e 1442 c.c.

Norme collegate

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