Art. 483 c.c.

Impugnazione per errore

Libro Secondo — Delle successioniTitolo I — Disposizioni generali sulle successioni

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Dispositivo — testo vigente

L'accettazione dell'eredità non si può impugnare se è viziata da errore.

Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell'eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta. Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati già soddisfatti per intero, contro di loro è data azione di regresso.

L'onere di provare il valore dell'eredità incombe all'erede.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

L'accettazione dell'eredità non si può impugnare se è viziata da errore. Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell'eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta. Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati già soddisfatti per intero, contro di loro è data azione di regresso. L'onere di provare il valore dell'eredità incombe all'erede.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 483 c.c.

COMMA 1 — IRRILEVANZA DELL’ERRORE L’errore non consente di impugnare l’accettazione. COMMA 2 — TESTAMENTO SOPRAVVENUTO La scoperta di un testamento ignoto non travolge l’accettazione, ma limita l’esposizione dell’erede per i legati nei limiti del valore ereditario e della quota di legittima, con riduzione proporzionale e regresso ove necessario. COMMA 3 — ONERE PROBATORIO Spetta all’erede provare il valore dell’eredità.

Ratio

Regolare tempi, vizi e modalità dell’accettazione e assicurare l’effettività della separazione patrimoniale derivante dal beneficio d’inventario.

Questioni interpretative

Termini, possesso dei beni, inventario e qualità soggettiva del chiamato producono conseguenze differenti e devono essere verificati separatamente.

Disposizioni collegate

Artt. 482, 536 e 558 c.c.

Norme collegate

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