Introduzione
La sentenza n. 107/2025 del Tribunale di Sulmona, depositata il 23 ottobre 2025, affronta una controversia relativa all’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 in favore di un soggetto che lamentava una menomazione permanente conseguente a vaccinazione antipoliomielitica. Il provvedimento è particolarmente interessante perché affronta due profili distinti ma strettamente collegati: la prova del nesso causale e il momento dal quale decorre il termine triennale per presentare la domanda amministrativa.
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Il caso esaminato dal Tribunale
Dalla ricostruzione pubblicata da Diritto Pratico emerge che il ricorrente, vaccinato contro la poliomielite negli anni Sessanta, aveva sviluppato una patologia invalidante. Il Ministero della Salute contestava sia la tempestività della domanda sia la sussistenza del collegamento causale tra vaccinazione e menomazione.
La vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria e la tutela ex L. 210/1992
Il Tribunale ha richiamato il principio secondo cui la tutela indennitaria può spettare anche a chi sia stato sottoposto a vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge n. 695/1959, purché sia dimostrato il nesso causale tra somministrazione e danno permanente. Il punto si collega direttamente all’evoluzione costituzionale e giurisprudenziale che ha esteso la protezione oltre il solo ambito delle vaccinazioni formalmente obbligatorie.
Su questo tema abbiamo già approfondito la Cassazione n. 11339/2018 nell’articolo Lesioni da vaccino antipoliomielite: la Cassazione sull’indennizzo.
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Il nesso causale: ragionevole probabilità scientifica
Secondo il principio riportato da Diritto Pratico, il collegamento tra vaccino e menomazione deve essere valutato secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica. Non basta quindi la mera successione temporale tra vaccinazione e malattia: occorre una valutazione medico-legale capace di collegare in modo attendibile l’evento sanitario alla menomazione permanente.
Il tema della prova causale è centrale anche nella Cassazione n. 34027/2022, che abbiamo esaminato in I danni del vaccino: la Cassazione sul nesso causale e sulla prova.
Quando decorre il termine triennale di decadenza
Il passaggio più rilevante della sentenza riguarda la decadenza. Il Tribunale afferma che il termine triennale previsto dall’art. 3 della legge n. 210/1992 decorre dal momento in cui l’avente diritto acquisisce, sulla base di documentazione medica, la consapevolezza della correlazione eziologica tra il danno irreversibile e la causa vaccinale. La mera conoscenza della patologia, quindi, non coincide necessariamente con la conoscenza giuridicamente rilevante del nesso causale.
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