Introduzione
La legge 25 febbraio 1992, n. 210 disciplina un sistema di indennizzo pubblico a favore di chi abbia riportato, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica in conseguenza di determinate vaccinazioni. È importante distinguere fin dall’inizio l’indennizzo dal risarcimento del danno: si tratta di istituti diversi, fondati su presupposti differenti e destinati a svolgere funzioni differenti.
Spazio pubblicitario
Che cosa prevede la legge 210/1992
Il nucleo originario della legge riguarda le conseguenze permanenti provocate da vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza dell’autorità sanitaria italiana. Nel tempo, tuttavia, il sistema è stato ampliato sia dal legislatore sia dalla Corte costituzionale, valorizzando il principio di solidarietà: quando il singolo si sottopone a un trattamento promosso nell’interesse della salute collettiva, non è ragionevole che sopporti da solo le conseguenze irreversibili eventualmente riconducibili a quel trattamento.
Il testo vigente dell’art. 1 contempla inoltre espressamente l’indennizzo per le menomazioni permanenti causate dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata dall’autorità sanitaria italiana. La stessa legge disciplina anche ulteriori categorie, tra cui alcune ipotesi di danno conseguente al contatto con persona vaccinata e vaccinazioni rese necessarie da ragioni di lavoro, incarico d’ufficio o accesso a uno Stato estero.
Vaccinazioni raccomandate: il ruolo della Corte costituzionale
Una parte essenziale dell’evoluzione della materia deriva dalla giurisprudenza costituzionale. Con la sentenza n. 107 del 2012 la Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto all’indennizzo, alle condizioni previste dalla legge, anche per le conseguenze irreversibili della vaccinazione contro morbillo, parotite e rosolia (MPR), pur trattandosi di vaccinazione raccomandata e non obbligatoria.
Successivamente la tutela è stata estesa, tra l’altro, alla vaccinazione antinfluenzale con la sentenza n. 268 del 2017, alla vaccinazione contro l’epatite A con la sentenza n. 118 del 2020 e alla vaccinazione contro il papillomavirus umano (HPV) con la sentenza n. 181 del 2023. Non è quindi corretto ridurre oggi la disciplina alle sole vaccinazioni formalmente obbligatorie: occorre verificare quale vaccino sia coinvolto e quale sia il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile al caso concreto.
Il requisito centrale: la menomazione permanente e il nesso causale
Spazio pubblicitario
La sola comparsa di un evento avverso dopo la vaccinazione non determina automaticamente il diritto all’indennizzo. La legge richiede una lesione o infermità da cui sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica e deve essere accertato il nesso causale con la vaccinazione secondo i criteri applicabili nel procedimento medico-legale e, in caso di controversia, nel giudizio.
Per questo la documentazione sanitaria assume un ruolo decisivo. Cartelle cliniche, referti, certificazioni specialistiche, documentazione relativa alla somministrazione del vaccino e alla cronologia dei sintomi devono essere raccolti e ordinati in modo da consentire una valutazione medico-legale completa.
La domanda e i termini
La disciplina prevede termini specifici per la presentazione della domanda, la cui individuazione richiede attenzione al tipo di evento e alla concreta conoscenza del danno. Nel precedente articolo dello Studio veniva richiamato il termine triennale previsto per le vaccinazioni; oggi, prima di presentare una domanda o ritenere decorso il termine, è comunque opportuno verificare puntualmente la fattispecie, la data di conoscenza della menomazione e gli eventuali orientamenti giurisprudenziali applicabili.
La tempestività è particolarmente importante perché, oltre alla questione del termine, il tempo può incidere sulla possibilità di ricostruire correttamente la sequenza clinica e acquisire la documentazione necessaria.
Che cosa comprende l’indennizzo
Il sistema previsto dalla legge 210/1992 e dalle successive modifiche contempla un assegno determinato secondo i criteri normativi, cumulabile con altri emolumenti e soggetto ai meccanismi di rivalutazione previsti dalla legge. Per evitare informazioni destinate a diventare rapidamente obsolete, è preferibile non utilizzare nel nuovo approfondimento importi fissi risalenti a precedenti versioni dell’articolo, ma verificare la misura concretamente applicabile al momento della domanda.
Spazio pubblicitario










