Introduzione
La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III civile, n. 34027 del 18 novembre 2022 affronta un tema centrale nelle controversie relative ai danni da vaccinazione: come deve essere accertato il nesso causale quando la letteratura scientifica disponibile non consente, da sola, di affermare o escludere in modo definitivo la relazione tra somministrazione del vaccino e danno lamentato.
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Il punto più importante della decisione è metodologico. Il giudice non può fermarsi alla sola considerazione astratta che un vaccino sia generalmente ritenuto sicuro. Deve invece verificare anche la cosiddetta causalità specifica, cioè ciò che è accaduto concretamente a quella persona, sulla base della documentazione sanitaria, della consulenza tecnica, della sequenza temporale, delle eventuali reazioni precedenti e di ogni altro elemento ritualmente acquisito nel processo.
Il caso esaminato dalla Cassazione
La vicenda riguardava un uomo che sosteneva di avere contratto la poliomielite in seguito alla vaccinazione antipolio e che aveva agito nei confronti del Ministero per ottenere il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’Appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo che, all’epoca della somministrazione, la pericolosità del vaccino non fosse conosciuta né conoscibile e che le conoscenze scientifiche allora disponibili inducessero a considerarlo sicuro.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per Cassazione, contestando, tra l’altro, il modo in cui il giudice d’appello aveva valutato le prove e il nesso causale.
Perché la sola sicurezza generale del vaccino non basta
La Cassazione ha censurato il ragionamento della Corte territoriale perché aveva attribuito valore decisivo alla mancanza, nella letteratura scientifica, di elementi tali da qualificare il vaccino come pericoloso. Secondo la Suprema Corte, questo approccio è insufficiente: la sicurezza generale del prodotto e la causalità nel singolo caso sono piani diversi e devono essere entrambi esaminati.
In altre parole, l’assenza di una legge scientifica che dimostri in termini generali la dannosità del vaccino non consente automaticamente di escludere che, nella specifica vicenda processuale, il danno possa essere causalmente collegato alla somministrazione. Occorre verificare tutte le risultanze disponibili e stabilire se, secondo la regola civilistica del “più probabile che non”, il collegamento causale risulti maggiormente plausibile rispetto alle alternative.
Causalità generica e causalità specifica
La causalità generica riguarda ciò che la scienza è in grado di affermare in astratto su un determinato prodotto, trattamento o possibile evento avverso. La causalità specifica riguarda invece il singolo caso: quali sintomi sono comparsi, in quale momento, se vi erano patologie pregresse, se esistono cause alternative, se vi sono state reazioni alle precedenti somministrazioni, che cosa emerge dagli esami clinici e quale ricostruzione offre la consulenza tecnica.
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La Cassazione n. 34027/2022 sottolinea che l’accertamento deve combinare entrambi i livelli. La legge scientifica costituisce una base importante, ma non esaurisce l’indagine giudiziaria.
Il criterio del “più probabile che non”
Nel processo civile il nesso causale non richiede una certezza assoluta di tipo matematico. Il giudice deve confrontare le diverse spiegazioni causali emerse dalle prove e verificare quale risulti, nel caso concreto, maggiormente probabile. È il criterio comunemente sintetizzato nella formula del “più probabile che non” o della “evidenza del probabile”.
Ciò non significa alleggerire automaticamente l’onere della prova del danneggiato. Significa, piuttosto, che la valutazione deve essere complessiva e non può essere ridotta a una sola percentuale statistica o a una frase tratta dalla letteratura scientifica.
Il ruolo degli indizi e la Corte di Giustizia dell’Unione europea
La Cassazione richiama anche l’impostazione della Corte di Giustizia UE nella causa C-621/15, relativa alla responsabilità da prodotto difettoso. In quella decisione è stato chiarito che, anche in assenza di consenso scientifico definitivo, il giudice nazionale può fondarsi su indizi seri, specifici e concordanti per valutare l’esistenza del difetto e del nesso causale, purché l’onere della prova non venga automaticamente invertito.
È quindi essenziale il valore del quadro probatorio nel suo insieme: cronologia dei fatti, anamnesi, documentazione clinica, eventuali reazioni pregresse, assenza o presenza di cause alternative plausibili, CTU e ogni elemento che consenta di ricostruire la vicenda concreta.
Difettosità del prodotto e pericolosità astratta non sono la stessa cosa
Un altro passaggio importante della decisione riguarda la distinzione tra pericolosità astratta e difettosità del prodotto. Il fatto che un vaccino sia generalmente considerato sicuro non esclude, di per sé, che in un determinato caso possano essere rilevanti profili relativi alla produzione, al confezionamento, al lotto utilizzato, alla conservazione, alla somministrazione o ad altre circostanze concrete.
La Cassazione ha quindi ritenuto necessario un esame più approfondito delle risultanze istruttorie, senza arrestarsi alla sola valutazione generale della sicurezza del vaccino.
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