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Risarcimenti · 9 min · 2 settembre 2026

VACCINI E REAZIONI AVVERSE: QUANDO IL DANNO NON COMPORTA RISARCIMENTO

Cassazione civile, ordinanza n. 20727 del 13 agosto 2018: nesso causale accertato, ma nessuna responsabilità del medico in assenza di controindicazioni prevedibili.

La Cassazione distingue tra esistenza della reazione avversa, indennizzo ex L. 210/1992 e responsabilità risarcitoria di medico e ASL. Il punto decisivo è la prevedibilità dell’evento e la colpa nella condotta sanitaria.

VACCINI E REAZIONI AVVERSE: QUANDO IL DANNO NON COMPORTA RISARCIMENTO

Il caso: reazione avversa accertata, ma domanda risarcitoria respinta

L’ordinanza n. 20727 del 13 agosto 2018 della Corte di Cassazione affronta una distinzione fondamentale quando si parla di danni successivi a una vaccinazione: una cosa è accertare che una reazione avversa si sia verificata e che vi sia un nesso causale con la somministrazione; altra cosa è stabilire se quel danno sia giuridicamente imputabile al medico o alla struttura sanitaria e quindi risarcibile a titolo di responsabilità civile.

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Nel caso esaminato, a un minore era stata somministrata nel 1992 una vaccinazione antipertussica. In seguito era insorta un’encefalopatia con conseguenze gravissime. La consulenza tecnica d’ufficio aveva ritenuto sussistente il nesso causale tra la vaccinazione e la patologia neurologica. Non era quindi in discussione, nel giudizio, l’esistenza della reazione avversa. La questione era diversa: si trattava di verificare se il sanitario o l’ASL avessero tenuto una condotta colposa tale da fondare una responsabilità risarcitoria.

Reazione avversa e responsabilità civile non coincidono

Il punto più importante della decisione è proprio questo: l’esistenza di un danno causalmente collegato a una vaccinazione non determina automaticamente responsabilità civile. Per ottenere il risarcimento occorre dimostrare anche un comportamento colposo o comunque un titolo di responsabilità imputabile al soggetto convenuto.

La Corte d’Appello, sulla base della CTU medico-legale, aveva escluso che al momento della vaccinazione vi fossero controindicazioni clinicamente evidenti o elementi che potessero far sospettare una particolare predisposizione del minore. La complicanza neurologica, pur documentata in letteratura, era stata qualificata come estremamente rara e non ragionevolmente prevedibile nel caso concreto.

Perché il medico non è stato ritenuto responsabile

La responsabilità del sanitario non deriva dal solo fatto che il trattamento abbia avuto un esito negativo. Occorre verificare se, prima della somministrazione, vi fossero elementi clinici che imponessero di non procedere, di eseguire ulteriori accertamenti o di adottare cautele differenti. Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano accertato il rispetto delle indicazioni applicabili all’epoca e l’assenza di controindicazioni specifiche.

La Cassazione non ha sostituito la propria valutazione a quella medico-legale già compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Ha invece confermato che, in assenza di elementi di colpa e quando l’evento avverso è eccezionale e non prevedibile secondo le conoscenze disponibili al momento, il solo nesso causale tra vaccinazione e danno non è sufficiente per affermare una responsabilità risarcitoria.

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Le vaccinazioni successive e il problema dell’aggravamento

Un ulteriore profilo riguardava le vaccinazioni somministrate dopo l’insorgenza dell’encefalopatia, tra cui quella antipolio. La condotta era stata considerata imprudente, ma la CTU aveva escluso che tali successive somministrazioni avessero prodotto un aggravamento del quadro neurologico già conclamato.

Questo passaggio è giuridicamente rilevante perché mostra come, anche in presenza di una condotta potenzialmente censurabile, sia comunque necessario provare il nesso causale tra quella specifica condotta e un ulteriore danno. Senza questa prova, non può essere riconosciuto un risarcimento per l’aggravamento.

Indennizzo e risarcimento: due piani diversi

La decisione va letta insieme alla disciplina dell’indennizzo prevista dalla Legge n. 210/1992. L’indennizzo ha natura solidaristica e non presuppone necessariamente una colpa del medico o dell’amministrazione. Il risarcimento, invece, richiede l’accertamento dei presupposti della responsabilità civile, compresa la condotta imputabile e il relativo nesso causale con il danno lamentato.

Per approfondire questa differenza si può leggere il nostro articolo Danni da vaccini: indennizzo ai sensi della Legge 210/1992, che ricostruisce requisiti, termini e principali sviluppi della tutela indennitaria.

Il collegamento con la Cassazione n. 11339/2018

Nello stesso anno la Cassazione si è occupata anche dell’indennizzo per lesioni conseguenti alla vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria ma raccomandata. Si tratta di un piano diverso da quello della responsabilità del sanitario. Nel relativo approfondimento Lesioni da vaccino antipoliomielite: la Cassazione sull’indennizzo abbiamo esaminato l’evoluzione costituzionale della tutela e il superamento di alcune limitazioni temporali.

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Reazioni avverse, autismo e prova del nesso causale

Un altro tema collegato riguarda la prova del nesso causale nelle controversie in cui si sostiene che una determinata patologia sia conseguenza di una vaccinazione. La Cassazione n. 19699/2018 ha ribadito che la prova deve essere valutata nel caso concreto secondo i criteri della causalità civile e sulla base di elementi scientificamente attendibili. Il nostro approfondimento Vaccini, reazioni avverse e autismo: la Cassazione sulla prova del nesso causale ricostruisce quel diverso profilo.

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La prevedibilità dell’evento nel giudizio di responsabilità

Nel giudizio risarcitorio la prevedibilità non va intesa come possibilità astratta che una complicanza possa esistere. Occorre verificare se, nel caso concreto e secondo le conoscenze scientifiche disponibili all’epoca, il sanitario potesse ragionevolmente individuare un rischio specifico tale da sconsigliare il trattamento o imporre una diversa condotta. È questa verifica concreta che consente di distinguere l’evento avverso non imputabile dalla complicanza collegata a una condotta negligente, imprudente o imperita.

Quali elementi servono per valutare un caso analogo

  • documentazione completa relativa alla vaccinazione e alle somministrazioni effettuate;
  • cartella clinica, certificazioni pediatriche e neurologiche precedenti e successive;
  • eventuali controindicazioni note al momento della somministrazione;
  • cronologia precisa dell’insorgenza dei sintomi;
  • accertamenti diagnostici e consulenze specialistiche;
  • documentazione relativa a eventuali successive vaccinazioni o trattamenti;
  • valutazione medico-legale del nesso causale e dell’eventuale aggravamento;
  • verifica separata dei presupposti per indennizzo ex L. 210/1992 e per responsabilità risarcitoria.

Perché ogni caso va valutato separatamente

La pronuncia non afferma che una reazione avversa non possa mai dare luogo a risarcimento. Afferma piuttosto che il risarcimento non è automatico. Se, ad esempio, emergessero controindicazioni ignorate, errori nella somministrazione, omissioni diagnostiche, violazioni delle cautele richieste o un aggravamento causalmente riconducibile a una successiva condotta sanitaria, il quadro giuridico potrebbe essere diverso.

Per questo è essenziale non confondere il riconoscimento medico-legale di una reazione avversa con l’accertamento della responsabilità. Sono domande diverse, fondate su presupposti diversi e spesso richiedono anche prove differenti.

Video di approfondimento

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Sul tema delle lesioni da vaccinazione e dell’indennizzo abbiamo pubblicato anche diversi approfondimenti video: guarda il primo video, guarda il secondo video e guarda il terzo video.

Conclusioni

L’ordinanza n. 20727/2018 è particolarmente utile perché chiarisce una distinzione spesso trascurata: può esistere un nesso causale tra vaccinazione e danno senza che esista, nello stesso tempo, una responsabilità risarcitoria del medico o dell’ASL. La responsabilità richiede infatti un ulteriore accertamento sulla colpa, sulla prevedibilità dell’evento e sull’efficienza causale della condotta contestata.

Quando vi è una reazione avversa grave, la valutazione deve quindi essere sviluppata su più livelli: ricostruzione clinica, verifica del nesso causale, esame delle controindicazioni, valutazione della condotta sanitaria, eventuale aggravamento e verifica autonoma dei requisiti per l’indennizzo previsto dalla Legge 210/1992.

Fonte giurisprudenziale: Corte di Cassazione, Sezione VI civile, ordinanza n. 20727 del 13 agosto 2018.

*Nota: l’articolo ha finalità informativa e non sostituisce la valutazione medico-legale e giuridica del singolo caso.*

Il punto giuridico da ricostruire prima di decidere come agire

Un approfondimento serio su “VACCINI E REAZIONI AVVERSE: QUANDO IL DANNO NON COMPORTA RISARCIMENTO” non può fermarsi alla regola generale. Prima di scegliere una strategia occorre ricostruire il fatto concreto, individuare i soggetti coinvolti, ordinare cronologicamente gli eventi e verificare quali documenti siano realmente disponibili. In Risarcimenti, dettagli apparentemente secondari possono cambiare l'inquadramento della vicenda: una comunicazione inviata in una certa data, una clausola contrattuale, un pagamento, un comportamento successivo o l'esistenza di un precedente accordo possono incidere sulla tutela concretamente praticabile. Per questo la cassazione distingue tra esistenza della reazione avversa, indennizzo ex l. 210/1992 e responsabilità risarcitoria di medico e asl. il punto decisivo è la prevedibilità dell’evento e la colpa nella condotta sanitaria. deve essere letto come punto di partenza, non come conclusione automatica applicabile a ogni caso.

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