Il caso: reazione avversa accertata, ma domanda risarcitoria respinta
L’ordinanza n. 20727 del 13 agosto 2018 della Corte di Cassazione affronta una distinzione fondamentale quando si parla di danni successivi a una vaccinazione: una cosa è accertare che una reazione avversa si sia verificata e che vi sia un nesso causale con la somministrazione; altra cosa è stabilire se quel danno sia giuridicamente imputabile al medico o alla struttura sanitaria e quindi risarcibile a titolo di responsabilità civile.
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Nel caso esaminato, a un minore era stata somministrata nel 1992 una vaccinazione antipertussica. In seguito era insorta un’encefalopatia con conseguenze gravissime. La consulenza tecnica d’ufficio aveva ritenuto sussistente il nesso causale tra la vaccinazione e la patologia neurologica. Non era quindi in discussione, nel giudizio, l’esistenza della reazione avversa. La questione era diversa: si trattava di verificare se il sanitario o l’ASL avessero tenuto una condotta colposa tale da fondare una responsabilità risarcitoria.
Reazione avversa e responsabilità civile non coincidono
Il punto più importante della decisione è proprio questo: l’esistenza di un danno causalmente collegato a una vaccinazione non determina automaticamente responsabilità civile. Per ottenere il risarcimento occorre dimostrare anche un comportamento colposo o comunque un titolo di responsabilità imputabile al soggetto convenuto.
La Corte d’Appello, sulla base della CTU medico-legale, aveva escluso che al momento della vaccinazione vi fossero controindicazioni clinicamente evidenti o elementi che potessero far sospettare una particolare predisposizione del minore. La complicanza neurologica, pur documentata in letteratura, era stata qualificata come estremamente rara e non ragionevolmente prevedibile nel caso concreto.
Perché il medico non è stato ritenuto responsabile
La responsabilità del sanitario non deriva dal solo fatto che il trattamento abbia avuto un esito negativo. Occorre verificare se, prima della somministrazione, vi fossero elementi clinici che imponessero di non procedere, di eseguire ulteriori accertamenti o di adottare cautele differenti. Nel caso esaminato, i giudici di merito avevano accertato il rispetto delle indicazioni applicabili all’epoca e l’assenza di controindicazioni specifiche.
La Cassazione non ha sostituito la propria valutazione a quella medico-legale già compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Ha invece confermato che, in assenza di elementi di colpa e quando l’evento avverso è eccezionale e non prevedibile secondo le conoscenze disponibili al momento, il solo nesso causale tra vaccinazione e danno non è sufficiente per affermare una responsabilità risarcitoria.
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Le vaccinazioni successive e il problema dell’aggravamento
Un ulteriore profilo riguardava le vaccinazioni somministrate dopo l’insorgenza dell’encefalopatia, tra cui quella antipolio. La condotta era stata considerata imprudente, ma la CTU aveva escluso che tali successive somministrazioni avessero prodotto un aggravamento del quadro neurologico già conclamato.
Questo passaggio è giuridicamente rilevante perché mostra come, anche in presenza di una condotta potenzialmente censurabile, sia comunque necessario provare il nesso causale tra quella specifica condotta e un ulteriore danno. Senza questa prova, non può essere riconosciuto un risarcimento per l’aggravamento.
Indennizzo e risarcimento: due piani diversi
La decisione va letta insieme alla disciplina dell’indennizzo prevista dalla Legge n. 210/1992. L’indennizzo ha natura solidaristica e non presuppone necessariamente una colpa del medico o dell’amministrazione. Il risarcimento, invece, richiede l’accertamento dei presupposti della responsabilità civile, compresa la condotta imputabile e il relativo nesso causale con il danno lamentato.
Per approfondire questa differenza si può leggere il nostro articolo Danni da vaccini: indennizzo ai sensi della Legge 210/1992, che ricostruisce requisiti, termini e principali sviluppi della tutela indennitaria.
Il collegamento con la Cassazione n. 11339/2018
Nello stesso anno la Cassazione si è occupata anche dell’indennizzo per lesioni conseguenti alla vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria ma raccomandata. Si tratta di un piano diverso da quello della responsabilità del sanitario. Nel relativo approfondimento Lesioni da vaccino antipoliomielite: la Cassazione sull’indennizzo abbiamo esaminato l’evoluzione costituzionale della tutela e il superamento di alcune limitazioni temporali.
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