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Risarcimenti · 8 min · 2 settembre 2026

VACCINI, REAZIONI AVVERSE E AUTISMO: LA CASSAZIONE SULLA PROVA DEL NESSO CAUSALE

Cassazione civile n. 19699/2018: indennizzo ex Legge 210/1992, onere della prova e criterio del “più probabile che non”

La Cassazione n. 19699/2018 affronta una domanda di indennizzo ex Legge 210/1992 in un caso di disturbo dello spettro autistico attribuito dal ricorrente a vaccinazioni pediatriche. Il punto centrale è la prova del nesso causale nel caso concreto.

VACCINI, REAZIONI AVVERSE E AUTISMO: LA CASSAZIONE SULLA PROVA DEL NESSO CAUSALE

Perché questa pronuncia va letta con particolare attenzione

La sentenza della Corte di Cassazione n. 19699 del 2018 affronta una materia estremamente delicata: la richiesta di indennizzo prevista dalla Legge n. 210/1992 quando il danneggiato sostiene che una patologia sia causalmente collegata a una vaccinazione. Nel caso esaminato, il padre di un bambino chiedeva l’indennizzo sostenendo che un disturbo pervasivo dello sviluppo di tipo autistico fosse insorto dopo la somministrazione di vaccini pediatrici.

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La pronuncia è importante soprattutto per il metodo con cui viene esaminato il nesso causale. Non basta la successione temporale tra vaccinazione e diagnosi: occorre dimostrare, nel singolo caso, un collegamento causale secondo le regole della causalità civile e sulla base degli elementi scientifici e clinici disponibili.

Il caso deciso dalla Cassazione n. 19699/2018

Il Tribunale e successivamente la Corte d’Appello avevano respinto la domanda di indennizzo. Secondo quanto ricostruito nella vicenda processuale, il ricorrente collegava lo sviluppo del disturbo dello spettro autistico alla somministrazione di Cinquerix ed Engerix B.

I giudici di merito avevano ritenuto non provato il nesso causale, valorizzando diversi elementi clinici: la risonanza magnetica risultata negativa, l’assenza di ricoveri o visite neurologiche immediatamente successive alla vaccinazione e il fatto che la diagnosi fosse stata formulata solo a distanza di anni.

La regola probatoria: ragionevole probabilità scientifica e “più probabile che non”

La Cassazione richiama il principio secondo cui chi domanda l’indennizzo deve provare la somministrazione vaccinale, il danno alla salute e il nesso causale tra i due. In materia civile il giudizio causale non richiede una certezza assoluta, ma deve essere formulato secondo il criterio del “più probabile che non”, valutando tutte le circostanze del caso concreto.

Questo significa che il giudice non può limitarsi a una semplice statistica generale né, all’opposto, alla sola vicinanza temporale tra vaccinazione e comparsa dei sintomi. Devono essere valutati anamnesi, documentazione sanitaria, cronologia, diagnosi differenziali, letteratura scientifica pertinente e, quando necessario, gli accertamenti medico-legali.

Vaccini e autismo: cosa dice oggi l’evidenza scientifica

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Su questo punto è necessario aggiornare il testo originario. Oggi le principali autorità sanitarie internazionali affermano che le evidenze scientifiche disponibili non dimostrano un rapporto causale tra vaccinazioni e disturbi dello spettro autistico. Per questa ragione, una controversia giudiziaria relativa a un singolo caso non può essere trasformata in un’affermazione generale secondo cui i vaccini causano autismo.

La stessa sentenza n. 19699/2018 è significativa proprio perché la domanda venne respinta per insufficienza della prova causale. La distinzione tra un evento che si verifica dopo una vaccinazione e un evento causato dalla vaccinazione è essenziale sia sul piano medico sia sul piano giuridico.

La Legge 210/1992 e l’indennizzo per danni da vaccinazione

La Legge n. 210/1992 riconosce, nei casi previsti, un indennizzo a favore di chi abbia riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica a causa di una vaccinazione. L’indennizzo ha natura solidaristica e non coincide con il risarcimento del danno, che presuppone invece l’accertamento degli ulteriori elementi della responsabilità civile.

Per una ricostruzione generale dei presupposti, dei termini e della differenza tra indennizzo e risarcimento puoi leggere anche Danni da vaccini: indennizzo ai sensi della Legge 210/1992.

Il ruolo della Corte costituzionale

Nel testo originario era indicata come del 2008 la sentenza n. 27: la data corretta è 1998. Con la sentenza n. 27/1998 la Corte costituzionale ha esteso la tutela indennitaria anche a chi era stato sottoposto a vaccinazione antipoliomielitica nel periodo in cui essa era fortemente incentivata dalla pubblica autorità ma non ancora giuridicamente obbligatoria.

La Corte costituzionale n. 107/2012 ha poi affermato l’illegittimità della disciplina nella parte in cui non riconosceva l’indennizzo per danni irreversibili conseguenti alla vaccinazione MPR raccomandata. Il principio è quello della solidarietà: quando la collettività sollecita un comportamento volto alla tutela della salute pubblica, non può disinteressarsi delle conseguenze pregiudizievoli che siano effettivamente e causalmente dimostrate nel singolo caso.

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Il precedente sulla vaccinazione antipoliomielitica

Nello stesso percorso giurisprudenziale si inserisce la Cassazione n. 11339/2018, relativa alla vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria ma raccomandata. Abbiamo approfondito quella decisione nell’articolo Lesioni da vaccino antipoliomielite: la Cassazione sull’indennizzo.

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Le due pronunce vanno lette insieme: la n. 11339/2018 riguarda l’estensione della tutela indennitaria a determinate vaccinazioni raccomandate; la n. 19699/2018 ricorda invece che, anche quando il tipo di vaccinazione rientra nell’area di tutela, resta indispensabile dimostrare il nesso causale tra somministrazione e menomazione lamentata.

Le altre decisioni storicamente richiamate sul tema

Nel dibattito giudiziario sono state richiamate nel tempo anche decisioni di merito relative a encefalopatie, epilessia, diabete di tipo 1, atassia cerebellare e altre patologie. Queste pronunce devono però essere lette per ciò che sono: decisioni riferite a singoli fascicoli, fondate sulle prove e sulle consulenze tecniche di quei procedimenti. Non costituiscono prova scientifica generale di un rapporto causale tra vaccini e una determinata patologia.

Questo vale a maggior ragione per l’autismo, rispetto al quale le evidenze scientifiche oggi disponibili non supportano un nesso causale con le vaccinazioni.

Quali elementi servono in una domanda di indennizzo

  • certificazioni delle vaccinazioni effettuate, con date e tipologia di vaccino
  • cartelle cliniche, referti, visite specialistiche e documentazione diagnostica
  • cronologia precisa dell’insorgenza dei sintomi e della diagnosi
  • documentazione medico-legale sulla permanenza della menomazione
  • elementi utili alla valutazione del nesso causale e delle possibili cause alternative
  • verifica del termine decadenziale applicabile alla specifica domanda

La documentazione va esaminata come un insieme. La presenza di un evento avverso temporalmente successivo alla vaccinazione non è di per sé sufficiente; allo stesso modo, una valutazione negativa non può essere formulata astrattamente senza considerare il quadro clinico individuale.

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I video di approfondimento dell’Avv. Tania Busetto

Sul tema delle lesioni da vaccinazione e dell’indennizzo ex Legge 210/1992 puoi vedere anche questi approfondimenti video: guarda il primo video su YouTube, guarda il secondo video su YouTube e guarda il terzo video su YouTube.

Conclusioni

La Cassazione n. 19699/2018 mostra perché, nelle controversie relative a presunte reazioni avverse da vaccinazione, il punto decisivo non è la sola successione temporale degli eventi ma la dimostrazione del nesso causale nel caso concreto. La Legge 210/1992 offre una tutela importante, ma richiede presupposti precisi e una documentazione medico-legale adeguata.

Per orientarti tra i diversi profili della materia consulta anche Danni da vaccini: indennizzo ai sensi della Legge 210/1992 e Lesioni da vaccino antipoliomielite: Cassazione n. 11339/2018.

Il punto giuridico da ricostruire prima di decidere come agire

Un approfondimento serio su “VACCINI, REAZIONI AVVERSE E AUTISMO: LA CASSAZIONE SULLA PROVA DEL NESSO CAUSALE” non può fermarsi alla regola generale. Prima di scegliere una strategia occorre ricostruire il fatto concreto, individuare i soggetti coinvolti, ordinare cronologicamente gli eventi e verificare quali documenti siano realmente disponibili. In Risarcimenti, dettagli apparentemente secondari possono cambiare l'inquadramento della vicenda: una comunicazione inviata in una certa data, una clausola contrattuale, un pagamento, un comportamento successivo o l'esistenza di un precedente accordo possono incidere sulla tutela concretamente praticabile. Per questo la cassazione n. 19699/2018 affronta una domanda di indennizzo ex legge 210/1992 in un caso di disturbo dello spettro autistico attribuito dal ricorrente a vaccinazioni pediatriche. il punto centrale è la prova del nesso causale nel caso concreto. deve essere letto come punto di partenza, non come conclusione automatica applicabile a ogni caso.

La prima verifica dovrebbe quindi distinguere ciò che è certo da ciò che è soltanto riferito o presunto. Le affermazioni delle parti hanno valore diverso rispetto a documenti, ricevute, contratti, provvedimenti, certificazioni, messaggi o altri elementi oggettivamente riscontrabili. Una ricostruzione ordinata consente anche di individuare subito eventuali lacune probatorie e di capire se possano essere colmate prima che la controversia si irrigidisca.

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