Perché questa pronuncia va letta con particolare attenzione
La sentenza della Corte di Cassazione n. 19699 del 2018 affronta una materia estremamente delicata: la richiesta di indennizzo prevista dalla Legge n. 210/1992 quando il danneggiato sostiene che una patologia sia causalmente collegata a una vaccinazione. Nel caso esaminato, il padre di un bambino chiedeva l’indennizzo sostenendo che un disturbo pervasivo dello sviluppo di tipo autistico fosse insorto dopo la somministrazione di vaccini pediatrici.
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La pronuncia è importante soprattutto per il metodo con cui viene esaminato il nesso causale. Non basta la successione temporale tra vaccinazione e diagnosi: occorre dimostrare, nel singolo caso, un collegamento causale secondo le regole della causalità civile e sulla base degli elementi scientifici e clinici disponibili.
Il caso deciso dalla Cassazione n. 19699/2018
Il Tribunale e successivamente la Corte d’Appello avevano respinto la domanda di indennizzo. Secondo quanto ricostruito nella vicenda processuale, il ricorrente collegava lo sviluppo del disturbo dello spettro autistico alla somministrazione di Cinquerix ed Engerix B.
I giudici di merito avevano ritenuto non provato il nesso causale, valorizzando diversi elementi clinici: la risonanza magnetica risultata negativa, l’assenza di ricoveri o visite neurologiche immediatamente successive alla vaccinazione e il fatto che la diagnosi fosse stata formulata solo a distanza di anni.
La regola probatoria: ragionevole probabilità scientifica e “più probabile che non”
La Cassazione richiama il principio secondo cui chi domanda l’indennizzo deve provare la somministrazione vaccinale, il danno alla salute e il nesso causale tra i due. In materia civile il giudizio causale non richiede una certezza assoluta, ma deve essere formulato secondo il criterio del “più probabile che non”, valutando tutte le circostanze del caso concreto.
Questo significa che il giudice non può limitarsi a una semplice statistica generale né, all’opposto, alla sola vicinanza temporale tra vaccinazione e comparsa dei sintomi. Devono essere valutati anamnesi, documentazione sanitaria, cronologia, diagnosi differenziali, letteratura scientifica pertinente e, quando necessario, gli accertamenti medico-legali.
Vaccini e autismo: cosa dice oggi l’evidenza scientifica
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Su questo punto è necessario aggiornare il testo originario. Oggi le principali autorità sanitarie internazionali affermano che le evidenze scientifiche disponibili non dimostrano un rapporto causale tra vaccinazioni e disturbi dello spettro autistico. Per questa ragione, una controversia giudiziaria relativa a un singolo caso non può essere trasformata in un’affermazione generale secondo cui i vaccini causano autismo.
La stessa sentenza n. 19699/2018 è significativa proprio perché la domanda venne respinta per insufficienza della prova causale. La distinzione tra un evento che si verifica dopo una vaccinazione e un evento causato dalla vaccinazione è essenziale sia sul piano medico sia sul piano giuridico.
La Legge 210/1992 e l’indennizzo per danni da vaccinazione
La Legge n. 210/1992 riconosce, nei casi previsti, un indennizzo a favore di chi abbia riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica a causa di una vaccinazione. L’indennizzo ha natura solidaristica e non coincide con il risarcimento del danno, che presuppone invece l’accertamento degli ulteriori elementi della responsabilità civile.
Per una ricostruzione generale dei presupposti, dei termini e della differenza tra indennizzo e risarcimento puoi leggere anche Danni da vaccini: indennizzo ai sensi della Legge 210/1992.
Il ruolo della Corte costituzionale
Nel testo originario era indicata come del 2008 la sentenza n. 27: la data corretta è 1998. Con la sentenza n. 27/1998 la Corte costituzionale ha esteso la tutela indennitaria anche a chi era stato sottoposto a vaccinazione antipoliomielitica nel periodo in cui essa era fortemente incentivata dalla pubblica autorità ma non ancora giuridicamente obbligatoria.
La Corte costituzionale n. 107/2012 ha poi affermato l’illegittimità della disciplina nella parte in cui non riconosceva l’indennizzo per danni irreversibili conseguenti alla vaccinazione MPR raccomandata. Il principio è quello della solidarietà: quando la collettività sollecita un comportamento volto alla tutela della salute pubblica, non può disinteressarsi delle conseguenze pregiudizievoli che siano effettivamente e causalmente dimostrate nel singolo caso.
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