Il tema: danni permanenti da vaccinazione antipoliomielitica
La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 11339 del 2018 si inserisce nel lungo percorso con cui la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha progressivamente ampliato la tutela indennitaria per chi abbia riportato una menomazione permanente in conseguenza di una vaccinazione. Il caso riguarda una vaccinazione antipoliomielitica di tipo Salk praticata quando non era ancora obbligatoria per legge, ma era fortemente promossa dalle autorità sanitarie.
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Per il quadro generale sull’indennizzo, sui termini e sulla distinzione rispetto al risarcimento del danno, puoi leggere anche il nostro approfondimento: Danni da vaccini: indennizzo ai sensi della Legge 210/1992.
Il quadro normativo: la Legge 210/1992
La Legge 25 febbraio 1992 n. 210 riconosce un indennizzo a chi abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica. La tutela ha natura indennitaria e solidaristica: non coincide con il risarcimento del danno, che presuppone invece l’accertamento di una responsabilità e può essere azionato quando ne ricorrano i requisiti.
Il ruolo della Corte costituzionale
Un passaggio decisivo è rappresentato dalla sentenza n. 27/1998 della Corte costituzionale. La Consulta ha affermato che, quando la collettività promuove una vaccinazione nell’interesse della salute pubblica, non è ragionevole lasciare il singolo da solo a sopportare le eventuali conseguenze negative permanenti. Per questo dichiarò illegittima la disciplina nella parte in cui escludeva dall’indennizzo chi si fosse sottoposto alla vaccinazione antipoliomielitica nel periodo di vigenza della Legge n. 695/1959, quando la vaccinazione non era ancora formalmente obbligatoria ma era fortemente incentivata.
La stessa logica solidaristica è stata poi ribadita dalla Corte costituzionale n. 107/2012 con riferimento alla vaccinazione MPR raccomandata: la tutela non dipende soltanto dall’esistenza di un obbligo formale, ma anche dal fatto che la vaccinazione sia stata promossa dall’autorità pubblica per finalità di salute collettiva.
La vicenda esaminata dalla Cassazione
Nel caso deciso dalla Cassazione, il danneggiato aveva chiesto l’indennizzo sostenendo l’esistenza di un nesso causale tra la propria menomazione e una vaccinazione antipoliomielitica di tipo Salk somministrata quando aveva un anno e undici mesi. La vaccinazione, all’epoca, non era ancora obbligatoria, ma era fortemente raccomandata e inserita in una politica sanitaria diretta alla diffusione della profilassi antipolio.
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La Corte d’Appello di Cagliari aveva rigettato la domanda, ritenendo che la disciplina introdotta dopo la sentenza costituzionale n. 27/1998 coprisse soltanto le vaccinazioni eseguite nel periodo di vigenza della Legge n. 695/1959 e che il caso concreto fosse temporalmente precedente. Era stata inoltre ritenuta tardiva la domanda, alla luce della disciplina decadenziale allora richiamata.
Video di approfondimento dell’Avv. Tania Busetto: guarda il primo video su YouTube.
Il ricorso in Cassazione
Il ricorrente denunciava la violazione della Legge 210/1992 e della disciplina speciale sull’antipolio, sostenendo che una lettura costituzionalmente orientata imponesse di riconoscere tutela anche a chi fosse stato vaccinato in un periodo anteriore, quando la vaccinazione era comunque sollecitata dall’autorità sanitaria nell’interesse della collettività.
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La decisione della Cassazione n. 11339/2018
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, valorizzando l’evoluzione complessiva della tutela. Il punto centrale è che l’art. 1 della Legge 210/1992 esprime un principio generale di solidarietà nei confronti di chi abbia subito una menomazione permanente a causa di vaccinazioni imposte o comunque promosse nell’interesse della salute pubblica.
Secondo la Cassazione, limitare temporalmente la protezione ai soli soggetti vaccinati in uno specifico periodo storico avrebbe creato una disparità difficilmente compatibile con il percorso seguito dalla Corte costituzionale e con il principio di ragionevolezza. L’evoluzione normativa del 2017, che ha ricondotto espressamente le vaccinazioni obbligatorie previste dal decreto-legge n. 73/2017 alla tutela della Legge 210/1992, rafforza questa lettura sistematica.
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