Art. 453 c.c.

Annotazioni

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XIV — Degli atti dello stato civile

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Dispositivo — testo vigente

Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall'autorità giudiziaria.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall'autorità giudiziaria.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 453 c.c.

UNICO COMMA — TIPICITÀ DELLE ANNOTAZIONI Un atto già iscritto non può essere modificato mediante annotazioni arbitrarie: occorre una previsione di legge oppure un ordine dell’autorità giudiziaria.

Ratio

Chiarire funzione, presupposti ed effetti della disposizione nel sistema codicistico.

Questioni interpretative

Applicazione da coordinare con le disposizioni collegate e con la disciplina speciale vigente.

Disposizioni collegate

Artt. 449-452 e 455 c.c.

Norme collegate

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