Art. 452 c.c.

Mancanza, distruzione o smarrimento di registri

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XIV — Degli atti dello stato civile

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita o della morte può essere data con ogni mezzo.

In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non è ammesso alla prova consentita nel comma precedente.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Se non si sono tenuti i registri o sono andati distrutti o smarriti o se, per qualunque altra causa, manca in tutto o in parte la registrazione dell'atto, la prova della nascita o della morte può essere data con ogni mezzo. In caso di mancanza, di distruzione totale o parziale, di alterazione o di occultamento accaduti per dolo del richiedente, questi non è ammesso alla prova consentita nel comma precedente.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 452 c.c.

COMMA 1 — PROVA SUSSIDIARIA Quando la registrazione della nascita o della morte manca per omessa tenuta, distruzione, smarrimento o altra causa, la prova è libera e può essere fornita con ogni mezzo. COMMA 2 — DOLO DEL RICHIEDENTE La tutela probatoria viene negata a chi abbia dolosamente causato mancanza, distruzione, alterazione o occultamento.

Ratio

Chiarire funzione, presupposti ed effetti della disposizione nel sistema codicistico.

Questioni interpretative

Applicazione da coordinare con le disposizioni collegate e con la disciplina speciale vigente.

Disposizioni collegate

Artt. 449-451 c.c.

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.