Art. 451 c.c.

Forza probatoria degli atti

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XIV — Degli atti dello stato civile

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Dispositivo — testo vigente

Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto.

Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria.

Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Gli atti dello stato civile fanno prova, fino a querela di falso, di ciò che l'ufficiale pubblico attesta essere avvenuto alla sua presenza o da lui compiuto. Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede fino a prova contraria. Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 451 c.c.

COMMA 1 — EFFICACIA PROBATORIA PRIVILEGIATA L’attestazione dell’ufficiale pubblico su fatti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti fa prova fino a querela di falso. COMMA 2 — DICHIARAZIONI DEI COMPARENTI Le dichiarazioni rese dai comparenti hanno efficacia diversa: fanno fede fino a prova contraria. COMMA 3 — INDICAZIONI ESTRANEE Le indicazioni non pertinenti alla funzione dell’atto restano prive del valore probatorio attribuito dalla norma.

Ratio

Chiarire funzione, presupposti ed effetti della disposizione nel sistema codicistico.

Questioni interpretative

Applicazione da coordinare con le disposizioni collegate e con la disciplina speciale vigente.

Disposizioni collegate

Artt. 449, 450, 452 e 453 c.c.

Norme collegate

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