Art. 450 c.c.

Pubblicità dei registri dello stato civile

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XIV — Degli atti dello stato civile

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Dispositivo — testo vigente

I registri dello stato civile sono pubblici.

Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte.

Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

I registri dello stato civile sono pubblici. Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte. Essi devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

Fonte ufficiale

Commento

Pubblicità dei registri dello stato civile

COMMA 1 — PUBBLICITÀ Il codice afferma il principio di pubblicità dei registri dello stato civile. COMMA 2 — ESTRATTI E CERTIFICATI Gli ufficiali dello stato civile rilasciano gli estratti e i certificati richiesti con le indicazioni previste dalla legge. COMMA 3 — INDAGINI La norma contempla inoltre le indagini richieste dai privati sugli atti custoditi, nel quadro delle modalità e dei limiti stabiliti dalla disciplina speciale.

Ratio

Rendere conoscibili e certificabili gli status risultanti dai registri pubblici.

Questioni interpretative

La pubblicità codicistica opera secondo forme, contenuti e limiti della disciplina speciale dello stato civile e della tutela dei dati personali.

Disposizioni collegate

Art. 449 c.c.; D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Norme collegate

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