Art. 449 c.c.

Registri dello stato civile

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XIV — Degli atti dello stato civile

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Dispositivo — testo vigente

I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella legge sull'ordinamento dello stato civile.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

I registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella legge sull'ordinamento dello stato civile.

Fonte ufficiale

Commento

Registri dello stato civile

UNICO COMMA — TENUTA DEI REGISTRI La norma rinvia alla disciplina speciale dell’ordinamento dello stato civile per la tenuta dei registri in ogni comune. È una disposizione di raccordo: il codice enuncia il principio, mentre organizzazione, formazione, conservazione e gestione degli atti sono disciplinate dalla normativa speciale.

Ratio

Collegare il sistema codicistico dello stato civile alla relativa disciplina speciale.

Questioni interpretative

Il rinvio deve essere letto dinamicamente alla luce della normativa vigente sull’ordinamento dello stato civile.

Disposizioni collegate

Art. 450 c.c.; D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Norme collegate

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