Art. 448-bis c.c.

Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla responsabilità genitoriale sui figli

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XIII — Degli alimenti

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Dispositivo — testo vigente

Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione.

Fonte ufficiale

Commento

Decadenza dalla responsabilità genitoriale e alimenti

UNICO COMMA — ESONERO DEI FIGLI Il figlio, anche adottivo, e in sua mancanza i discendenti prossimi non sono tenuti agli alimenti verso il genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale. Per fatti che non integrano le ipotesi di indegnità dell’art. 463, la norma consente inoltre di escludere il genitore dalla successione.

Ratio

Coordinare le conseguenze della grave violazione dei doveri genitoriali con gli obblighi alimentari e successori dei discendenti.

Questioni interpretative

La disposizione collega due piani distinti: esonero dall’obbligo alimentare ed eventuale esclusione successoria per fatti non già assorbiti nelle cause di indegnità.

Disposizioni collegate

Artt. 330, 433 e 463 c.c.

Norme collegate

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