Art. 448 c.c.

Cessazione per morte dell'obbligato

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XIII — Degli alimenti

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Dispositivo — testo vigente

L'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

L'obbligo degli alimenti cessa con la morte dell'obbligato, anche se questi li ha somministrati in esecuzione di sentenza.

Fonte ufficiale

Commento

Morte dell’obbligato e cessazione degli alimenti

UNICO COMMA — CESSAZIONE PER MORTE L’obbligo alimentare cessa con la morte dell’obbligato anche quando la prestazione fosse stata disposta con sentenza. La previsione esprime il carattere personale dell’obbligazione alimentare e ne esclude la trasmissione automatica come debito periodico agli eredi.

Ratio

Affermare la personalità dell’obbligo alimentare e la sua cessazione con la morte del debitore.

Questioni interpretative

La cessazione dell’obbligo non va confusa con la sorte di eventuali rate già maturate prima della morte, questione distinta dalla prosecuzione futura della prestazione.

Disposizioni collegate

Artt. 433, 438 e 447 c.c.

Norme collegate

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