Art. 447 c.c.

Inammissibilità di cessione e di compensazione

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XIII — Degli alimenti

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Dispositivo — testo vigente

Il credito alimentare non può essere ceduto.

L'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il credito alimentare non può essere ceduto. L'obbligato agli alimenti non può opporre all'altra parte la compensazione, neppure quando si tratta di prestazioni arretrate.

Fonte ufficiale

Commento

Incedibilità e divieto di compensazione

COMMA 1 — INCEDIBILITÀ Il credito alimentare, per la sua funzione personale e assistenziale, non può essere ceduto. COMMA 2 — DIVIETO DI COMPENSAZIONE L’obbligato non può opporre compensazione, neppure rispetto a prestazioni alimentari arretrate. La protezione riguarda la destinazione essenziale del credito al sostentamento dell’avente diritto.

Ratio

Preservare la funzione strettamente personale e di sostentamento del credito alimentare.

Questioni interpretative

La disciplina speciale limita gli ordinari strumenti di circolazione ed estinzione delle obbligazioni proprio per la natura del credito.

Disposizioni collegate

Artt. 433, 438, 1246 c.c.

Norme collegate

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