Art. 455 c.c.

Efficacia della sentenza di rettificazione

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XIV — Degli atti dello stato civile

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Dispositivo — testo vigente

La sentenza di rettificazione non può essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

La sentenza di rettificazione non può essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, ovvero non furono parti in giudizio o non vi furono regolarmente chiamati.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 455 c.c.

UNICO COMMA — LIMITI SOGGETTIVI DEL GIUDICATO La rettificazione non è opponibile a chi non l’abbia domandata e non sia stato parte o regolarmente chiamato nel relativo giudizio. La regola tutela il contraddittorio rispetto agli effetti sullo status.

Ratio

Chiarire funzione, presupposti ed effetti della disposizione nel sistema codicistico.

Questioni interpretative

Applicazione da coordinare con le disposizioni collegate e con la disciplina speciale vigente.

Disposizioni collegate

Artt. 453 e 454 c.c.; D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Norme collegate

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