Art. 454 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo XIV — Degli atti dello stato civile

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 Testo previgente del comma 1: “La rettificazione degli atti dello stato civile si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato, con la quale si ordina all'ufficiale dello stato civile di rettificare un atto esistente nei registri o di ricevere un atto omesso o di rinnovare un atto smarrito o distrutto.”

    Testo previgente

    La rettificazione degli atti dello stato civile si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato, con la quale si ordina all'ufficiale dello stato civile di rettificare un atto esistente nei registri o di ricevere un atto omesso o di rinnovare un atto smarrito o distrutto.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

La rettificazione degli atti dello stato civile si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato, con la quale si ordina all'ufficiale dello stato civile di rettificare un atto esistente nei registri o di ricevere un atto omesso o di rinnovare un atto smarrito o distrutto.

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 454 c.c.

ARTICOLO ABROGATO — RETTIFICAZIONE DEGLI ATTI La disposizione codicistica è stata abrogata dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Il testo previgente è conservato esclusivamente come versione storica e non viene presentato come disciplina vigente.

Ratio

Conservare memoria della disciplina storica distinguendola nettamente dalla normativa vigente.

Questioni interpretative

Applicazione da coordinare con le disposizioni collegate e con la disciplina speciale vigente.

Disposizioni collegate

Art. 455 c.c.; D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Norme collegate

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