Il principio affermato dalla Corte
La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 1021/2026 del 2 marzo 2026, affronta ancora una volta il tema delle fideiussioni bancarie contenenti clausole riconducibili allo schema ABI. Il punto centrale è che la semplice somiglianza tra il testo della garanzia e uno schema contrattuale censurato in passato non consente automaticamente di dichiarare nulla la fideiussione. Occorre ricostruire il contesto temporale, il tipo di garanzia, il contenuto delle singole clausole e soprattutto la prova dell’esistenza di una concreta intesa anticoncorrenziale riferibile al periodo e al rapporto esaminato.
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Fideiussioni omnibus e periodo rilevante
La pronuncia sottolinea che la presunzione collegata al provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 opera in un ambito preciso. Non ogni fideiussione stipulata in epoca successiva può beneficiare automaticamente della stessa ricostruzione probatoria. Se il contratto è successivo, chi deduce la nullità deve allegare e dimostrare elementi che consentano di affermare la perdurante esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza. È quindi essenziale distinguere tra prova storica del provvedimento amministrativo e prova della concreta incidenza dell’intesa sul contratto oggetto della causa.
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La posizione del fideiussore consumatore
La sentenza affronta anche la tutela consumeristica. La qualità di consumatore non dipende soltanto dal fatto che il garante sia una persona fisica. Bisogna verificare la finalità con cui la garanzia è stata prestata e il rapporto del fideiussore con l’attività economica del debitore principale. Chi invoca la disciplina più favorevole del Codice del consumo deve quindi offrire elementi concreti che dimostrino l’estraneità della garanzia alla propria attività professionale o imprenditoriale.
Perché il mero richiamo alle clausole ABI non basta
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