Il principio
Con la sentenza n. 190/2026 la Corte d’Appello di Firenze ribadisce che i contratti di fideiussione a valle di intese anticoncorrenziali non sono automaticamente nulli nella loro interezza. La regola è quella della nullità parziale delle sole clausole che riproducono il contenuto dell’intesa vietata, salvo che risulti che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quelle previsioni. È quindi necessario verificare quale clausola abbia inciso concretamente sulla pretesa della banca.
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Nullità totale o parziale
L’art. 1419 c.c. impone di verificare se il contratto possa sopravvivere senza la clausola invalida. Nelle fideiussioni bancarie questo significa che la caducazione di una clausola non comporta necessariamente la liberazione integrale del garante. La difesa deve collegare la nullità al motivo per cui il credito viene azionato, mostrando quali effetti produce l’eliminazione della clausola contestata sul rapporto concreto.
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Articolo 1957 c.c. e decadenza
Un profilo frequente è la deroga all’art. 1957 c.c., che disciplina il termine entro cui il creditore deve attivarsi. Se la clausola derogatoria viene eliminata, può tornare applicabile la disciplina legale. Ma occorre poi verificare in concreto quando è scaduta l’obbligazione principale, quali iniziative sono state intraprese e se esse erano idonee a impedire la decadenza.
La prova del credito resta decisiva
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