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Banche e finanza · 13 min · 23 settembre 2026

FIDEIUSSIONE E NULLITÀ PARZIALE DELLE CLAUSOLE ABI: CORTE D’APPELLO DI FIRENZE N. 190/2026

Quando la nullità colpisce soltanto le clausole e non l’intera garanzia.

La Corte d’Appello di Firenze n. 190/2026 esamina la nullità parziale delle clausole ABI, gli effetti sulla fideiussione e l’onere probatorio del garante.

FIDEIUSSIONE E NULLITÀ PARZIALE DELLE CLAUSOLE ABI: CORTE D’APPELLO DI FIRENZE N. 190/2026

Il principio affrontato dalla decisione

La Corte d’Appello di Firenze n. 190/2026 affronta il tema delle fideiussioni bancarie che riproducono clausole riconducibili allo schema ABI oggetto dell’accertamento antitrust. Il punto centrale è distinguere la possibile invalidità di singole pattuizioni dalla nullità dell’intera garanzia: i due effetti non coincidono e devono essere argomentati separatamente.

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La fideiussione e il rapporto garantito

La disciplina generale parte dall’art. 1936 c.c.. Il fideiussore garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui, ma contenuto e limiti della sua responsabilità dipendono dal contratto concretamente sottoscritto e dal rapporto principale cui la garanzia accede.

Prima di formulare una contestazione antitrust occorre quindi individuare il tipo di fideiussione, la data di stipulazione, il debito garantito, l’eventuale massimale e le clausole effettivamente utilizzate.

Perché la nullità non è automaticamente totale

Il problema della nullità parziale richiede di stabilire se l’eliminazione delle clausole invalide consenta al restante contratto di continuare a produrre effetti. Non basta quindi affermare che alcune pattuizioni coincidono con quelle censurate in sede antitrust per concludere automaticamente che il garante sia integralmente liberato.

La difesa deve precisare quali clausole siano contestate, perché sarebbero invalide e quale effetto concreto deriverebbe dalla loro eliminazione sul credito azionato.

Le clausole ABI e l’accertamento antitrust

Nel contenzioso bancario il riferimento allo schema ABI deve essere collegato alla specifica fideiussione prodotta in giudizio. Data del contratto e contenuto delle pattuizioni sono decisivi per valutare il materiale probatorio necessario.

Il tema dell’onere probatorio è approfondito anche nell’articolo sulla fideiussione omnibus e nullità antitrust, nel quale viene esaminato ciò che il garante deve concretamente allegare e dimostrare.

Fideiussione omnibus e obbligazioni future

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Quando la garanzia copre una pluralità di obbligazioni presenti e future assume rilievo l’art. 1938 c.c.. Occorre distinguere questa fattispecie dalla fideiussione specifica riferita a una singola operazione, perché il perimetro della garanzia e le questioni difensive possono essere diversi.

L’art. 1957 c.c. e la clausola di deroga

Uno dei profili più rilevanti riguarda l’art. 1957 c.c., che disciplina gli effetti della scadenza dell’obbligazione principale sulla permanenza della garanzia. Se una clausola derogatoria viene ritenuta invalida, occorre verificare quali conseguenze produca il ritorno alla disciplina legale.

La verifica è cronologica e documentale: quando è scaduta l’obbligazione principale, quali iniziative ha assunto il creditore, in quale momento e con quale contenuto. Sul punto è utile anche l’approfondimento dedicato specificamente a fideiussione e art. 1957 c.c..

Le eccezioni opponibili dal garante

L’art. 1945 c.c. disciplina le eccezioni opponibili dal fideiussore. La concreta operatività della norma dipende tuttavia dalla natura della garanzia e dalle clausole pattuite: per questo è essenziale non confondere fideiussione ordinaria e contratto autonomo di garanzia.

La distinzione è approfondita nell’articolo sulla fideiussione a prima richiesta.

L’art. 1956 c.c. e l’aggravamento del rischio

Un diverso profilo è disciplinato dall’art. 1956 c.c., relativo alla liberazione del fideiussore per obbligazioni future quando ricorrano i presupposti previsti dalla legge. Questa eccezione non coincide con quella antitrust e deve essere verificata autonomamente.

Sul comportamento della banca e sull’evoluzione del rischio garantito è pertinente anche l’approfondimento su fideiussione e buona fede.

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La prova del credito rimane autonoma

L’eccezione relativa alle clausole della fideiussione non esonera il creditore dalla prova della propria pretesa. Il principio generale dell’art. 2697 c.c. resta centrale: chi domanda il pagamento deve dimostrare i fatti costitutivi del credito, mentre chi formula eccezioni deve provare i fatti sui quali esse si fondano.

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Contratto principale, estratti conto, piani di ammortamento, conteggi e documentazione della garanzia devono quindi essere esaminati parallelamente. La nullità di una clausola non rende superflua la verifica dell’ammontare effettivamente dovuto.

Nullità parziale e conseguenze concrete

Il passaggio decisivo è stabilire cosa accada al rapporto dopo l’eventuale eliminazione della clausola. Una censura processualmente efficace non si limita a chiedere una dichiarazione astratta di invalidità, ma collega l’eliminazione della pattuizione alla concreta domanda di pagamento.

Se, per esempio, viene meno una deroga alla disciplina legale, bisogna applicare la norma che torna a regolare il rapporto e verificare sulla cronologia dei fatti se il garante possa effettivamente avvalersene.

La data della garanzia

La data di stipulazione assume particolare importanza quando la fideiussione sia successiva al periodo direttamente interessato dall’accertamento amministrativo. In tal caso la difesa deve spiegare quali elementi dimostrino la rilevanza della condotta anticoncorrenziale rispetto al contratto concretamente sottoscritto.

Questo aspetto è strettamente collegato alla decisione esaminata nell’articolo sulla cessione del credito e fideiussione ABI, Appello Firenze n. 499/2026.

Come costruire il fascicolo

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È necessario acquisire il testo integrale della fideiussione e non soltanto singole pagine, il contratto principale, eventuali successive modifiche, comunicazioni della banca, richieste di pagamento, diffide e atti giudiziari. La cronologia deve consentire di verificare l’effetto concreto delle eccezioni formulate.

Quando il credito è stato ceduto, va aggiunta la documentazione relativa alla titolarità del cessionario. Validità della garanzia e titolarità del credito sono questioni diverse e nessuna delle due sostituisce l’altra.

Gli errori da evitare

Il primo errore è sostenere che ogni fideiussione contenente clausole analoghe allo schema ABI sia integralmente nulla. Il secondo è non distinguere il periodo di stipulazione. Il terzo è omettere di spiegare quale effetto concreto dovrebbe produrre l’eliminazione della clausola contestata.

È inoltre insufficiente trascurare il rapporto principale: anche una contestazione fondata sulla garanzia deve essere coordinata con prova del credito, prescrizione, decadenza e vicende dell’obbligazione garantita.

Il principio operativo

La Corte d’Appello di Firenze n. 190/2026 conferma che il contenzioso sulle fideiussioni richiede un’analisi selettiva. La questione non è semplicemente stabilire se il contratto contenga clausole ABI, ma individuare quali pattuizioni siano contestabili e quale conseguenza giuridica derivi dalla loro eventuale eliminazione.

Conclusioni

La nullità parziale è uno strumento che opera sul contenuto concreto della garanzia. Per utilizzarlo efficacemente occorre coordinare disciplina antitrust, regole civilistiche della fideiussione, cronologia del rapporto e prova del credito. Solo questa verifica consente di stabilire se l’invalidità di una clausola produca un effetto reale sulla posizione del garante.

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