Il caso deciso dalla Corte d’Appello di Firenze
Con la sentenza n. 1836 del 5 maggio 2026, la Corte d’Appello di Firenze ha affrontato una controversia relativa a una fideiussione omnibus collegata a rapporti bancari, con particolare attenzione alla nullità parziale per violazione della disciplina antitrust, agli effetti del recesso del garante e all’eccezione prevista dall’art. 1957 c.c.
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La decisione è utile perché ribadisce un principio pratico: nel contenzioso sulle fideiussioni bancarie non basta richiamare genericamente lo schema ABI o la giurisprudenza sulla nullità. Occorre collegare la singola fideiussione, la sua data, le clausole concretamente sottoscritte e gli effetti di quelle clausole sulla pretesa della banca.
La fideiussione e il suo fondamento normativo
La fideiussione è definita dall’art. 1936 c.c.: è fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.
Nella fideiussione omnibus la garanzia può estendersi a una pluralità di obbligazioni, anche future, purché il contratto ne individui il perimetro e, per le obbligazioni future, il limite massimo garantito previsto dalla disciplina applicabile.
Cosa significa nullità antitrust delle clausole ABI
Il contenzioso sulle fideiussioni omnibus nasce spesso dalla riproduzione di clausole corrispondenti a quelle dello schema ABI esaminate dall’Autorità di vigilanza. La questione non riguarda automaticamente l’intero contratto, ma la possibile nullità delle specifiche clausole che riproducano un’intesa anticoncorrenziale.
La Corte d’Appello di Firenze conferma che non è sufficiente affermare in astratto che il contratto «riproduce lo schema ABI». Serve una prova concreta della corrispondenza tra clausole, del periodo temporale rilevante e della loro incidenza effettiva sul rapporto.
La data della fideiussione è decisiva
Uno dei primi elementi da verificare è la data di stipulazione. Il profilo antitrust deve essere valutato rispetto al periodo in cui la fideiussione è stata sottoscritta e al contesto dell’accertamento amministrativo richiamato.
Una contestazione formulata senza collocare temporalmente il contratto rischia di essere generica e di non consentire al giudice di verificare se la fattispecie concreta rientri effettivamente nel perimetro dell’accertamento invocato.
Le clausole da individuare e confrontare
Per sostenere la nullità parziale occorre individuare con precisione le clausole contestate e confrontarne il testo con quello delle clausole oggetto dell’accertamento antitrust. Non basta una somiglianza tematica: serve una corrispondenza sostanziale tra contenuti ed effetti.
Nella pratica vengono spesso in rilievo clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c. La loro presenza va però documentata nel singolo contratto.
Nullità parziale e conservazione del contratto
Quando la nullità colpisce soltanto alcune clausole, il contratto può restare efficace per il resto. La questione deve quindi essere affrontata in termini di nullità parziale e non di automatica caducazione dell’intera fideiussione.
Occorre inoltre dimostrare quale effetto concreto produca l’eliminazione della clausola nulla sulla pretesa della banca: ad esempio, se faccia rivivere la disciplina ordinaria dell’art. 1957 c.c. o incida sulla permanenza della garanzia.
Il fideiussore può opporre le eccezioni del debitore
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L’art. 1945 c.c. stabilisce che il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quella derivante dall’incapacità.
Questo principio consente al garante di far valere, nei limiti previsti dalla legge, questioni che incidono sull’esistenza, sulla misura o sull’esigibilità del debito garantito.
Recesso del garante e obbligazioni future
La Corte affronta anche il tema del recesso del garante. Nelle fideiussioni omnibus il recesso può impedire che la garanzia si estenda a nuove obbligazioni sorte successivamente, ma non elimina automaticamente la garanzia per l’esposizione già maturata entro il momento in cui la banca ha avuto conoscenza del recesso.
Per questo sono decisive la data della comunicazione, la prova della ricezione e la ricostruzione dell’esposizione debitoria esistente in quel momento.
Obbligazioni future e art. 1956 c.c.
L’art. 1956 c.c. disciplina la liberazione del fideiussore per obbligazione futura quando il creditore, senza speciale autorizzazione del garante, abbia fatto credito al terzo pur conoscendo il peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
La norma può assumere rilievo nelle fideiussioni omnibus quando il rapporto bancario prosegue e la banca continua a concedere credito nonostante un significativo deterioramento della situazione del debitore.
Art. 1957 c.c.: la scadenza dell’obbligazione principale
L’art. 1957 c.c. stabilisce, nella disciplina ordinaria, che il fideiussore resta obbligato dopo la scadenza dell’obbligazione principale solo se il creditore propone le proprie istanze contro il debitore entro il termine previsto e le coltiva con diligenza.
La clausola di deroga all’art. 1957 è una delle clausole frequentemente coinvolte nelle contestazioni antitrust sulle fideiussioni ABI.
L’eccezione ex art. 1957 c.c. è un’eccezione propria
La Corte d’Appello ribadisce che l’eccezione di estinzione della garanzia per mancato rispetto dell’art. 1957 c.c. deve essere specificamente proposta dalla parte interessata. Non può essere costruita d’ufficio dal giudice in assenza di una deduzione della parte.
Il garante deve quindi indicare la scadenza dell’obbligazione principale, gli atti compiuti o non compiuti dal creditore e il decorso del termine che assume rilevante.
L’onere della prova nel giudizio
Il principio generale è quello dell’art. 2697 c.c.: chi fa valere un diritto deve provare i fatti costitutivi, mentre chi eccepisce fatti impeditivi, modificativi o estintivi deve provarli.
Nel contenzioso sulla fideiussione ciò significa, da un lato, che la banca deve provare il credito e la garanzia; dall’altro, che il garante che invoca nullità, decadenza o liberazione deve allegare e documentare i fatti che sorreggono tali eccezioni.
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