Il caso e il principio
La sentenza n. 499/2026 della Corte d’Appello di Firenze affronta due questioni ricorrenti nel contenzioso bancario: prova del credito e validità delle fideiussioni rispetto alla normativa antitrust. La Corte valorizza la produzione dei contratti e degli estratti conto e ricorda che, per fideiussioni stipulate dopo il 2005, non basta richiamare la presenza di clausole simili allo schema ABI: occorre dimostrare la persistenza dell’intesa anticoncorrenziale.
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La prova del credito bancario
Quando il garante contesta l’importo richiesto, il giudice verifica la documentazione prodotta dalla banca. Contratti, estratti conto e movimentazioni assumono un ruolo decisivo. Una consulenza tecnica di parte non sostituisce la prova documentale e non può limitarsi a formulare ricostruzioni alternative senza contestazioni precise sui singoli addebiti.
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Fideiussioni successive al 2005
Per le garanzie stipulate successivamente al periodo oggetto dell’accertamento della Banca d’Italia, la questione antitrust richiede un passaggio probatorio ulteriore. La mera riproduzione di clausole analoghe non dimostra da sola che gli istituti di credito abbiano continuato ad applicare un’intesa vietata. Chi invoca la nullità deve quindi allegare elementi coerenti con il periodo di stipulazione della propria garanzia.
Fideiussione omnibus e specifica
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