Il caso deciso dalla Corte d’Appello di Catania
Con la sentenza n. 1098/2026, la Corte d’Appello di Catania ha esaminato una controversia relativa a una garanzia bancaria contenente una clausola di pagamento «a prima richiesta». La questione centrale era stabilire se quella clausola fosse sufficiente a trasformare la fideiussione in un contratto autonomo di garanzia oppure se il rapporto conservasse la propria natura accessoria rispetto all’obbligazione principale.
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La Corte ha escluso automatismi: la qualificazione dipende dall’interpretazione complessiva del contratto e dal modo in cui le clausole disciplinano le eccezioni opponibili dal garante, la durata della garanzia e le modalità di escussione.
La fideiussione: art. 1936 c.c.
La fideiussione trova la propria disciplina nell’art. 1936 c.c., che definisce fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.
La caratteristica essenziale della fideiussione è l’accessorietà: l’obbligazione del garante è collegata a quella del debitore principale e, salvo deroghe valide, ne segue le vicende.
Contratto autonomo di garanzia: che cosa cambia
Nel contratto autonomo di garanzia, invece, l’obbligazione del garante tende a essere indipendente dal rapporto principale. Il garante è chiamato a pagare secondo quanto previsto dalla clausola di garanzia, senza poter opporre al beneficiario tutte le eccezioni che derivano dal rapporto sottostante.
Questa differenza è decisiva perché incide sulle difese disponibili. Per questo la sola espressione «a prima richiesta» non basta: occorre verificare se il contratto abbia davvero reciso il vincolo di accessorietà.
La clausola a prima richiesta non basta da sola
La Corte d’Appello di Catania ribadisce che la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta non trasforma automaticamente la fideiussione in garanzia autonoma.
Bisogna leggere l’intero contratto, verificando se il garante conservi la possibilità di opporre eccezioni derivanti dal rapporto principale e quale funzione attribuisca il testo alla clausola di immediato pagamento.
La clausola solve et repete
In alcuni contratti, la clausola a prima richiesta opera come clausola solve et repete: il garante deve pagare immediatamente e potrà eventualmente far valere le proprie ragioni in un momento successivo.
In questa ipotesi la garanzia può conservare natura fideiussoria. Il pagamento anticipato non elimina necessariamente l’accessorietà, ma incide sul momento in cui le eccezioni possono essere fatte valere.
Art. 1462 c.c. e limitazione delle eccezioni
La funzione della clausola solve et repete si collega all’art. 1462 c.c., che disciplina le clausole con cui una parte limita la possibilità di opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione.
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La presenza di una clausola di questo tipo non equivale automaticamente a un contratto autonomo di garanzia: il giudice deve verificare se il vincolo accessorio resti in piedi dopo il pagamento.
Le eccezioni opponibili dal fideiussore
L’art. 1945 c.c. consente al fideiussore di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quelle escluse dalla legge.
Se il contratto mantiene in modo sostanziale questa possibilità, è un indice importante della permanenza della natura fideiussoria.
Il significato della rinuncia alle eccezioni
Una rinuncia ampia e generalizzata alle eccezioni può orientare verso la qualificazione autonoma della garanzia, ma il dato deve essere letto insieme a tutte le altre clausole.
Il criterio corretto resta quello dell’interpretazione complessiva: denominazione, struttura, meccanismo di pagamento, durata e rapporti con l’obbligazione principale.
Art. 1957 c.c. e durata della garanzia
Un altro nodo centrale è l’art. 1957 c.c., che disciplina la permanenza dell’obbligo del fideiussore dopo la scadenza dell’obbligazione principale.
La norma impone al creditore, nella disciplina ordinaria, di attivarsi entro un determinato termine per conservare la garanzia. La concreta operatività della regola dipende però dal testo della fideiussione e dalle eventuali deroghe pattuite.
Il dies a quo deve essere provato
Per stabilire se il creditore sia decaduto dalla garanzia occorre individuare con precisione il momento dal quale decorre il termine previsto dall’art. 1957 c.c.
La Corte attribuisce rilievo alla prova della decorrenza, perché senza una data certa non è possibile verificare se l’iniziativa del creditore sia stata tempestiva.
Onere della prova e art. 2697 c.c.
L’art. 2697 c.c. impone a ciascuna parte di provare i fatti su cui fonda la propria pretesa o eccezione.
Nel contenzioso sulla decadenza, il creditore deve documentare gli elementi che rendono tempestiva l’escussione, mentre il garante deve allegare i fatti che fondano l’eccezione di decadenza o inefficacia.
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