Art. 628 c.c.

Disposizione a favore di persona incerta

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

È nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 628 c.c.

UNICO COMMA — INDETERMINATEZZA DEL BENEFICIARIO È nulla la disposizione quando la persona favorita è indicata in modo tale da non poter essere determinata. La nullità deriva dall’impossibilità di individuare il destinatario della volontà testamentaria.

Ratio

Assicurare determinatezza o determinabilità del destinatario dell’attribuzione testamentaria.

Questioni interpretative

La nullità opera quando neppure mediante interpretazione sia possibile identificare il beneficiario.

Disposizioni collegate

Artt. 625, 631 e 632 c.c.

Approfondimento dottrinale — determinabilità del beneficiario e certezza della volontà testamentaria

L’art. 628 sancisce la nullità quando il beneficiario sia indicato in modo tale da non poter essere determinato. Non è quindi indispensabile che il testatore utilizzi nome e cognome: è sufficiente che dalla scheda, eventualmente interpretata alla luce degli elementi consentiti, sia ricavabile un criterio oggettivo che conduca senza una nuova scelta discrezionale all’individuazione del destinatario. La norma protegge la personalità della volontà testamentaria: l’identificazione del beneficiario deve essere imputabile al testatore e non rimessa a una successiva scelta creativa di altri. Il principio va coordinato con l’art. 631, che entro limiti tassativi ammette la scelta del destinatario di un legato tra persone o enti appartenenti a categorie determinate. La relazione ufficiale della Cassazione sull’assicurazione vita evidenzia, per contrasto, che la designazione generica degli “eredi” nella polizza è ammessa perché opera nella diversa disciplina assicurativa e attribuisce un diritto proprio, mostrando perché non possa essere automaticamente trasposta alla successione testamentaria la maggiore elasticità dell’art. 1920 c.c.

Ratio

Garantire che la scelta del successibile resti riferibile al testatore e che il destinatario dell’attribuzione sia determinato o determinabile mediante criteri obiettivi.

Questioni interpretative

Occorre distinguere persona indeterminata ma determinabile da persona realmente indeterminabile; va inoltre separata la disciplina testamentaria dalla designazione del beneficiario nell’assicurazione sulla vita.

Disposizioni collegate

Artt. 631, 1920, 1921 c.c.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, Sez. II — Sentenza n. 28221del 09/10/2023Decisione chiave

Il testamento non può contemplare successibili non identificabili, poiché ciò consentirebbe al testatore di imporre senza limiti di tempo un vincolo sulla destinazione e circolazione dei beni, in contrasto con esigenze di ordine pubblico.

La decisione valorizza il requisito di determinabilità del beneficiario della disposizione testamentaria e i limiti posti all’autonomia testamentaria.

consolidato

Corte Suprema di Cassazione - Rassegna annuale 2023
Corte di Cassazione, Sez. Unite — Sentenza n. 11421del 30/04/2021Decisione chiave

Nell’assicurazione sulla vita a favore di terzo, la designazione degli eredi quali beneficiari individua i soggetti secondo la qualità di erede risultante al momento della morte dello stipulante, senza trasformare l’indennizzo assicurativo in bene ereditario.

Le Sezioni Unite distinguono la designazione generica degli eredi nella polizza dalla successione mortis causa: il diritto alla prestazione nasce iure proprio dal contratto e non per successione.

consolidato

Corte Suprema di Cassazione - Rassegna civile 2021

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.