Art. 631 c.c.

Disposizioni rimesse all'arbitrio del terzo

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

È nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredità.

Tuttavia è valida la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo tra più persone determinate dal testatore e appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate, ed è pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra più enti determinati del pari dal testatore. Se sono indicate più persone in modo alternativo e non è stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata all'onerato.

Se l'onerato o il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, dopo avere assunto le opportune informazioni.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

È nulla ogni disposizione testamentaria con la quale si fa dipendere dall'arbitrio di un terzo l'indicazione dell'erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredità. Tuttavia è valida la disposizione a titolo particolare in favore di persona da scegliersi dall'onerato o da un terzo tra più persone determinate dal testatore e appartenenti a famiglie o categorie di persone da lui determinate, ed è pure valida la disposizione a titolo particolare a favore di uno tra più enti determinati del pari dal testatore. Se sono indicate più persone in modo alternativo e non è stabilito chi deve fare la scelta, questa si considera lasciata all'onerato. Se l'onerato o il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta con decreto dal presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, dopo avere assunto le opportune informazioni.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 631 c.c.

COMMA 1 — DIVIETO DI DELEGAZIONE DELLA SCELTA DELL’EREDE È nulla la disposizione che rimette al mero arbitrio di un terzo l’individuazione dell’erede o del legatario oppure la determinazione della quota ereditaria. COMMA 2 — SCELTA ENTRO CATEGORIE PREDETERMINATE È invece valida l’attribuzione particolare quando il testatore abbia delimitato persone, famiglie, categorie o enti entro cui onerato o terzo deve scegliere. COMMA 3 — SCELTA GIUDIZIALE SOSTITUTIVA Se il soggetto designato non può o non vuole scegliere, provvede il presidente del tribunale competente dopo le informazioni opportune.

Ratio

Preservare la personalità della volontà testamentaria consentendo soltanto scelte delegate entro confini fissati dal testatore.

Questioni interpretative

Il confine è tra arbitrio puro, vietato, e scelta entro una categoria sufficientemente determinata dal testatore, ammessa.

Disposizioni collegate

Artt. 628, 632 e 633 c.c.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, Sez. II — Ordinanza n. 5073del 17/02/2023Decisione chiave

La validità di un trust inter vivos con effetti post mortem va valutata distinguendo l’attribuzione fiduciaria già perfezionata in vita dalla disposizione testamentaria rimessa all’arbitrio del terzo; il divieto dell’art. 631 c.c. opera quando al terzo sia affidata la scelta dell’erede o del legatario ovvero la determinazione della quota nei termini vietati dalla norma.

La decisione è rilevante per delimitare l’ambito del divieto di eterodeterminazione della disposizione testamentaria e il rapporto con strutture fiduciarie caratterizzate da discrezionalità del trustee.

specifico

Corte Suprema di Cassazione - relazione sul trust successorio

Norme collegate

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