Art. 633 c.c.

Condizione sospensiva o risolutiva

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 633 c.c.

UNICO COMMA — CONDIZIONI TESTAMENTARIE Sia l’istituzione di erede sia il legato possono essere sottoposti a condizione sospensiva, che differisce l’efficacia, o risolutiva, che la fa cessare al verificarsi dell’evento.

Ratio

Consentire al testatore di modulare gli effetti delle attribuzioni in relazione a eventi futuri e incerti.

Questioni interpretative

La condizione deve essere coordinata con le norme successive su illiceità, pendenza, garanzie e retroattività.

Disposizioni collegate

Artt. 634, 638, 639 e 646 c.c.

Norme collegate

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