Art. 638 c.c.

Condizione di non fare o di non dare

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

Se il testatore ha disposto sotto la condizione che l'erede o il legatario non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato, la disposizione si considera fatta sotto condizione risolutiva, salvo che dal testamento risulti una contraria volontà del testatore.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Se il testatore ha disposto sotto la condizione che l'erede o il legatario non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato, la disposizione si considera fatta sotto condizione risolutiva, salvo che dal testamento risulti una contraria volontà del testatore.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 638 c.c.

UNICO COMMA — CONDIZIONE NEGATIVA A TEMPO INDETERMINATO Quando l’erede o il legatario deve non fare o non dare qualcosa per un tempo indeterminato, la legge qualifica la clausola come condizione risolutiva, salvo che dal testamento emerga una diversa volontà.

Ratio

Fornire una qualificazione legale alla condizione negativa priva di termine per renderne gestibili gli effetti.

Questioni interpretative

La qualificazione come risolutiva è presuntiva e può essere superata da una volontà testamentaria contraria chiaramente ricostruibile.

Disposizioni collegate

Artt. 633, 639 e 646 c.c.

Norme collegate

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