Art. 632 c.c.

Determinazione di legato per arbitrio altrui

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

È nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo di determinare l'oggetto o la quantità del legato.

Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l'oggetto o la quantità.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

È nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo di determinare l'oggetto o la quantità del legato. Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l'oggetto o la quantità.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 632 c.c.

COMMA 1 — OGGETTO O QUANTITÀ DEL LEGATO È nulla la disposizione che abbandona al mero arbitrio dell’onerato o di un terzo la determinazione dell’oggetto o della quantità del legato. COMMA 2 — LEGATO REMUNERATORIO Fa eccezione il legato destinato a remunerare servizi resi al testatore, valido anche senza preventiva indicazione dell’oggetto o della quantità.

Ratio

Evitare che il contenuto patrimoniale del legato dipenda dal mero arbitrio altrui, salva la funzione remuneratoria espressamente ammessa.

Questioni interpretative

Occorre distinguere determinazione rimessa al mero arbitrio e criteri oggettivi di determinabilità; il legato remuneratorio costituisce eccezione espressa.

Disposizioni collegate

Artt. 631, 633 e 664 c.c.

Norme collegate

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