Art. 630 c.c.

Disposizioni a favore dei poveri

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l'uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza.

La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l'uso o il pubblico istituto non può o non vuole accettare l'incarico.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l'uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza. La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l'uso o il pubblico istituto non può o non vuole accettare l'incarico.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 630 c.c.

COMMA 1 — DISPOSIZIONE GENERICA A FAVORE DEI POVERI Quando il testatore destina genericamente beni ai poveri senza precisare uso o istituto beneficiario, la legge individua i destinatari nei poveri del luogo del suo ultimo domicilio e disciplina la devoluzione all’ente assistenziale indicato. COMMA 2 — MANCATA DETERMINAZIONE DA PARTE DELL’INCARICATO La stessa regola suppletiva opera quando la persona incaricata di precisare uso o istituto non possa o non voglia svolgere l’incarico.

Ratio

Integrare una volontà benefica genericamente formulata e assicurarne comunque l’attuazione.

Questioni interpretative

La formulazione storica sul soggetto assistenziale destinatario richiede coordinamento con l’attuale organizzazione degli enti di assistenza.

Disposizioni collegate

Artt. 628, 631 e 629 c.c.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, Sez. II — Sentenza n. 28221del 09/10/2023Decisione chiave

Il testamento, a pena di inefficacia, non può contemplare successibili non identificabili, poiché una simile disposizione consentirebbe al testatore di vincolare senza limiti temporali la destinazione e la circolazione dei beni in contrasto con esigenze di ordine pubblico.

La pronuncia è pertinente alla disciplina delle disposizioni testamentarie rimesse a criteri di individuazione dei beneficiari e ribadisce la necessaria determinabilità del destinatario della liberalità mortis causa.

consolidato

Corte Suprema di Cassazione - Rassegna annuale 2023

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.