COMMA 1 — La disposizione a favore dell’anima è valida quando il testatore individua i beni da destinare allo scopo oppure detta criteri che consentano di determinare la somma. La determinatezza patrimoniale evita che la disposizione resti affidata a una volontà meramente programmatica. COMMA 2 — La legge qualifica espressamente la disposizione come onere gravante sull’erede o sul legatario e richiama l’art.
648 c.c.: l’attribuzione non crea quindi necessariamente un autonomo beneficiario successorio, ma un vincolo di destinazione suscettibile di adempimento e, nei casi previsti, di tutela giudiziale. COMMA 3 — La designazione di un soggetto incaricato dell’esecuzione rafforza l’effettività della volontà testamentaria anche quando manchi un interessato individualmente legittimato a pretendere l’adempimento.
Ratio
Assicurare efficacia alle finalità spirituali del testatore trasformandole, quando patrimonialmente determinate, in un onere giuridicamente attuabile.
Questioni interpretative
Vanno distinti il fine spirituale, che può essere formulato in termini ampi, e l’oggetto patrimoniale, che deve essere determinato o determinabile; occorre inoltre coordinare la figura con la disciplina generale dell’onere.