Art. 629 c.c.

Disposizioni a favore dell'anima

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

Le disposizioni a favore dell'anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine.

Esse si considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario, e si applica l'art. 648.

Il testatore può designare una persona che curi la esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l'adempimento.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Le disposizioni a favore dell'anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine. Esse si considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario, e si applica l'art. 648. Il testatore può designare una persona che curi la esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l'adempimento.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 629 c.c.

COMMA 1 — VALIDITÀ E DETERMINATEZZA Le disposizioni a favore dell’anima sono valide se sono determinati i beni o è determinabile la somma destinata allo scopo. COMMA 2 — ONERE La disposizione opera come onere a carico dell’erede o del legatario e segue l’art. 648. COMMA 3 — CURA DELL’ESECUZIONE Il testatore può incaricare una persona di curarne l’attuazione anche quando manchi un soggetto direttamente interessato a pretendere l’adempimento.

Ratio

Consentire disposizioni per finalità spirituali purché patrimonialmente determinate o determinabili e concretamente eseguibili.

Questioni interpretative

Determinabilità patrimoniale e qualificazione come onere condizionano l’attuazione della volontà.

Disposizioni collegate

Artt. 630, 648 e 700 c.c.

Approfondimento dottrinale — disposizioni a favore dell’anima e struttura dell’onere

COMMA 1 — La disposizione a favore dell’anima è valida quando il testatore individua i beni da destinare allo scopo oppure detta criteri che consentano di determinare la somma. La determinatezza patrimoniale evita che la disposizione resti affidata a una volontà meramente programmatica. COMMA 2 — La legge qualifica espressamente la disposizione come onere gravante sull’erede o sul legatario e richiama l’art. 648 c.c.: l’attribuzione non crea quindi necessariamente un autonomo beneficiario successorio, ma un vincolo di destinazione suscettibile di adempimento e, nei casi previsti, di tutela giudiziale. COMMA 3 — La designazione di un soggetto incaricato dell’esecuzione rafforza l’effettività della volontà testamentaria anche quando manchi un interessato individualmente legittimato a pretendere l’adempimento.

Ratio

Assicurare efficacia alle finalità spirituali del testatore trasformandole, quando patrimonialmente determinate, in un onere giuridicamente attuabile.

Questioni interpretative

Vanno distinti il fine spirituale, che può essere formulato in termini ampi, e l’oggetto patrimoniale, che deve essere determinato o determinabile; occorre inoltre coordinare la figura con la disciplina generale dell’onere.

Disposizioni collegate

Artt. 647, 648, 700 c.c.

Norme collegate

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