Art. 700 c.c.

Facoltà di nomina e di sostituzione

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione.

Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.

Il testatore può autorizzare l'esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell'ufficio.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione. Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario. Il testatore può autorizzare l'esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell'ufficio.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 700 c.c.

COMMA 1 — NOMINA E SOSTITUZIONE Il testatore può nominare uno o più esecutori e designare sostituti per l’ipotesi di mancata accettazione o impossibilità. COMMA 2 — PLURALITÀ DI ESECUTORI La regola è l’azione congiunta, salvo ripartizione testamentaria delle attribuzioni o urgenza conservativa. COMMA 3 — FACOLTÀ DI SOSTITUZIONE Il testatore può autorizzare l’esecutore a farsi sostituire quando non possa proseguire nell’ufficio.

Ratio

Consentire al testatore di organizzare in modo flessibile l’esecuzione delle proprie ultime volontà.

Questioni interpretative

Occorre distinguere azione congiunta, ripartizione delle attribuzioni e poteri urgenti conservativi.

Disposizioni collegate

Artt. 701, 703 e 708 c.c.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, Sez. II — Sentenza n. 2707del 22/03/1994

Nel giudizio già pendente in vita del de cuius volto a far valere crediti verso terzi, la successione processuale compete agli eredi; la mera nomina di un esecutore testamentario non gli attribuisce legittimazione per controversie estranee alle azioni relative al suo ufficio.

La decisione delimita i poteri processuali dell’esecutore rispetto alle controversie già appartenenti al de cuius e dirette a incrementare l’attivo ereditario.

consolidato

Corte di Cassazione / massima verificata

Norme collegate

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