Art. 703 c.c.

Funzioni dell'esecutore testamentario

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto.

A tal fine, salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte.

Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l'autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno.

L'esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia e può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando è necessario alienare beni dell'eredità, ne chiede l'autorizzazione all'autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi.

Qualsiasi atto dell'esecutore testamentario non pregiudica il diritto del chiamato a rinunziare all'eredità o ad accettarla col beneficio d'inventario.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto. A tal fine, salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte. Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l'autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno. L'esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia e può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando è necessario alienare beni dell'eredità, ne chiede l'autorizzazione all'autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi. Qualsiasi atto dell'esecutore testamentario non pregiudica il diritto del chiamato a rinunziare all'eredità o ad accettarla col beneficio d'inventario.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 703 c.c.

COMMA 1 — ATTUAZIONE DELLA VOLONTÀ TESTAMENTARIA Compito primario dell’esecutore è curare l’esatta esecuzione delle disposizioni del defunto. COMMA 2 — AMMINISTRAZIONE E POSSESSO Salva diversa volontà del testatore, l’esecutore amministra la massa e prende possesso dei beni. COMMA 3 — DURATA Il possesso dura al massimo un anno dall’accettazione, prorogabile dal giudice per evidente necessità per non oltre un ulteriore anno. COMMA 4 — DILIGENZA E ALIENAZIONI L’amministrazione richiede diligenza; l’alienazione di beni ereditari necessita di autorizzazione giudiziale, sentiti gli eredi. COMMA 5 — DIRITTI DEL CHIAMATO L’attività dell’esecutore non incide sulla facoltà del chiamato di rinunciare o accettare con beneficio d’inventario.

Ratio

Attribuire all’esecutore poteri funzionali all’effettiva attuazione del testamento entro limiti temporali e giudiziali.

Questioni interpretative

I poteri gestori sono funzionali e temporanei; alienazioni e proroga del possesso richiedono controllo giudiziale.

Disposizioni collegate

Artt. 700, 704 e 709 c.c.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, Sez. II — Sentenza n. 12241del 14/06/2016Decisione chiave

Il limite temporale previsto dall’art. 703, comma 3, c.c. riguarda il possesso dei beni ereditari e non determina, di per sé, la cessazione dell’ufficio dell’esecutore testamentario, che può proseguire finché occorra dare esecuzione alle disposizioni di ultima volontà.

La Corte distingue la durata massima del possesso della massa ereditaria dalla durata dell’ufficio e dei compiti necessari all’attuazione della volontà testamentaria.

consolidato

Corte di Cassazione

Norme collegate

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