Art. 704 c.c.

Rappresentanza processuale

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

Durante la gestione dell'esecutore testamentario, le azioni relative all'eredità devono essere proposte anche nei confronti dell'esecutore. Questi ha facoltà d'intervenire nei giudizi promossi dall'erede e può esercitare le azioni relative all'esercizio del suo ufficio.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Durante la gestione dell'esecutore testamentario, le azioni relative all'eredità devono essere proposte anche nei confronti dell'esecutore. Questi ha facoltà d'intervenire nei giudizi promossi dall'erede e può esercitare le azioni relative all'esercizio del suo ufficio.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 704 c.c.

UNICO COMMA — LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE Durante la gestione, le azioni relative all’eredità devono essere proposte anche contro l’esecutore; questi può intervenire nei giudizi promossi dall’erede ed esercitare le azioni funzionali al proprio ufficio.

Ratio

Assicurare la partecipazione processuale dell’esecutore nelle controversie incidenti sulla massa amministrata.

Questioni interpretative

La legittimazione dell’esecutore varia in relazione alla gestione e alla natura dell’azione ereditaria.

Disposizioni collegate

Artt. 703, 707 e 709 c.c.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, Sez. II — Ordinanza n. 5520del 28/02/2020Decisione chiave

L’esecutore testamentario è titolare iure proprio delle azioni relative all’esercizio del proprio ufficio; per le azioni relative all’eredità opera invece quale sostituto processuale, e la sua partecipazione è necessaria per integrare il contraddittorio.

La pronuncia distingue la titolarità delle azioni inerenti all’ufficio dalla legittimazione processuale nelle controversie relative a diritti e obblighi ereditari, chiarendo la posizione dell’esecutore nel giudizio.

consolidato

Corte di Cassazione / massima verificata
Corte di Cassazione, Sez. II — Sentenza n. 2707del 22/03/1994

Nel giudizio già pendente in vita del de cuius volto a far valere crediti verso terzi, la successione processuale compete agli eredi; la mera nomina di un esecutore testamentario non gli attribuisce legittimazione per controversie estranee alle azioni relative al suo ufficio.

La decisione delimita i poteri processuali dell’esecutore rispetto alle controversie già appartenenti al de cuius e dirette a incrementare l’attivo ereditario.

consolidato

Corte di Cassazione / massima verificata

Norme collegate

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