Art. 707 c.c.

Consegna dei beni all'erede

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

L'esecutore testamentario deve consegnare all'erede, che ne fa richiesta, i beni dell'eredità che non sono necessari all'esercizio del suo ufficio.

Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volontà del testatore, o di legati condizionali o a termine, se l'erede dimostra di averli già soddisfatti, od offre idonea garanzia per l'adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

L'esecutore testamentario deve consegnare all'erede, che ne fa richiesta, i beni dell'eredità che non sono necessari all'esercizio del suo ufficio. Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volontà del testatore, o di legati condizionali o a termine, se l'erede dimostra di averli già soddisfatti, od offre idonea garanzia per l'adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 707 c.c.

COMMA 1 — RESTITUZIONE DEI BENI NON NECESSARI L’erede può ottenere dall’esecutore i beni non più necessari allo svolgimento dell’ufficio. COMMA 2 — GARANZIA PER OBBLIGHI E LEGATI L’esecutore non può trattenere i beni quando l’erede dimostri l’adempimento o offra garanzia idonea per obbligazioni, legati o oneri ancora pendenti.

Ratio

Bilanciare esigenze della gestione testamentaria e diritto dell’erede alla disponibilità dei beni.

Questioni interpretative

La necessità del bene per l’ufficio e l’idoneità della garanzia sono i punti centrali del bilanciamento.

Disposizioni collegate

Artt. 703, 704 e 709 c.c.

Norme collegate

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