Art. 706 c.c.

Divisione da compiersi dall'esecutore testamentario

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

Il testatore può disporre che l'esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell'eredità. In questo caso si osserva il disposto dell'art. 733.

Prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il testatore può disporre che l'esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell'eredità. In questo caso si osserva il disposto dell'art. 733. Prima di procedere alla divisione l'esecutore testamentario deve sentire gli eredi.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 706 c.c.

COMMA 1 — DIVISIONE AFFIDATA ALL’ESECUTORE Il testatore può attribuire all’esecutore che non sia erede o legatario il compito di dividere l’eredità, nel rispetto dell’art. 733. COMMA 2 — AUDIZIONE DEGLI EREDI Prima della divisione l’esecutore deve sentire gli eredi.

Ratio

Consentire al testatore di affidare a un soggetto terzo la divisione ereditaria con garanzie per gli eredi.

Questioni interpretative

La facoltà presuppone che l’esecutore divisore non sia erede né legatario e impone l’audizione preventiva.

Disposizioni collegate

Artt. 703, 733 e 734 c.c.

Norme collegate

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