Art. 702 c.c.

Accettazione e rinunzia alla nomina

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione, e deve essere annotata nel registro delle successioni.(111)112a (1)(1)

L'accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine.

L'autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione, decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante. (2)(2)

Note

  1. (1)Comma 1(111) AGGIORNAMENTO — comma 1Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
  2. (2)Comma 3(112a) AGGIORNAMENTOIl D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Commento

Commento all’art. 702 c.c.

COMMA 1 — FORMA DI ACCETTAZIONE E RINUNZIA Accettazione e rinunzia devono risultare da dichiarazione in cancelleria del tribunale competente e sono annotate nel registro delle successioni. COMMA 2 — PUREZZA DELL’ACCETTAZIONE L’accettazione non tollera condizione o termine. COMMA 3 — TERMINE GIUDIZIALE Su istanza di un interessato, il giudice può fissare un termine, decorso il quale l’esecutore è considerato rinunziante. NOTA SUL TESTO Il body importato contiene marcatori editoriali (111/112a): la versione corrente non viene cristallizzata finché il testo non sia bonificato sulla fonte ufficiale.

Ratio

Assicurare certezza e pubblicità dell’assunzione o rinuncia all’ufficio.

Questioni interpretative

Forma, annotazione, divieto di condizione o termine e termine giudiziale costituiscono profili distinti dell’assunzione dell’ufficio.

Disposizioni collegate

Artt. 700, 701 e 703 c.c.

Norme collegate

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