Art. 699 c.c.

Premi di nuzialità, opere di assistenza e simili

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

È valida la disposizione testamentaria avente per oggetto l'erogazione periodica, in perpetuo o a tempo, di somme determinate per premi di nuzialità o di natalità, sussidi per l'avviamento a una professione o a un'arte, opere di assistenza, o per altri fini di pubblica utilità, a favore di persone da scegliersi entro una determinata categoria o tra i discendenti di determinate famiglie. Tali annualità possono riscattarsi secondo le norme dettate in materia di rendita.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

È valida la disposizione testamentaria avente per oggetto l'erogazione periodica, in perpetuo o a tempo, di somme determinate per premi di nuzialità o di natalità, sussidi per l'avviamento a una professione o a un'arte, opere di assistenza, o per altri fini di pubblica utilità, a favore di persone da scegliersi entro una determinata categoria o tra i discendenti di determinate famiglie. Tali annualità possono riscattarsi secondo le norme dettate in materia di rendita.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 699 c.c.

COMMA 1 — EROGAZIONI PERIODICHE DI PUBBLICA UTILITÀ È valida l’attribuzione testamentaria, perpetua o temporanea, di somme periodiche destinate a premi, avviamento professionale, assistenza o altri fini di pubblica utilità, purché i beneficiari siano selezionabili entro categorie determinate. COMMA 2 — RISCATTO Le annualità possono essere riscattate applicando le regole previste per la rendita.

Ratio

Consentire destinazioni testamentarie periodiche e durature per finalità sociali o di pubblica utilità entro categorie determinabili.

Questioni interpretative

La categoria dei beneficiari deve essere determinata e la finalità deve rientrare nell’area di pubblica utilità contemplata dalla norma.

Disposizioni collegate

Artt. 631, 698 e 1865 c.c.

Norme collegate

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