Art. 627 c.c.

Disposizione fiduciaria

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta.

Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in cui l'istituzione o il legato sono impugnati come fatti per interposta persona a favore d'incapaci a ricevere.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Non è ammessa azione in giudizio per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta. Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione, salvo che sia un incapace. Le disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in cui l'istituzione o il legato sono impugnati come fatti per interposta persona a favore d'incapaci a ricevere.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 627 c.c.

COMMA 1 — FIDUCIA TESTAMENTARIA Non è ammessa l’azione diretta ad accertare che il beneficiario apparente sia soltanto fiduciario di un diverso destinatario, anche in presenza di indizi testuali. COMMA 2 — ADEMPIMENTO SPONTANEO Il fiduciario che spontaneamente trasferisce i beni secondo la volontà del testatore non può ripeterli, salvo che sia incapace. COMMA 3 — INCAPACI A RICEVERE La protezione della disposizione fiduciaria cede quando l’interposizione è utilizzata per beneficiare un soggetto incapace a ricevere.

Ratio

Regolare la fiducia testamentaria distinguendo irrilevanza coercitiva, adempimento spontaneo ed elusione delle incapacità.

Questioni interpretative

La fiducia non è normalmente coercibile; resta distinta l’interposizione finalizzata ad aggirare incapacità legali.

Disposizioni collegate

Artt. 599, 628 e 2034 c.c.

Approfondimento dottrinale — disposizione fiduciaria, fiducia testamentaria e limiti dell’azione

COMMA 1 — L’art. 627 disciplina la cosiddetta fiducia testamentaria: quando il testamento attribuisce formalmente il bene a un soggetto, ma il testatore intende che questi lo trasferisca a un diverso destinatario, non è ammessa l’azione diretta a dimostrare che l’intestazione testamentaria è soltanto apparente. La regola tutela certezza e formalità della successione testamentaria e impedisce che una volontà non espressa nelle forme testamentarie sostituisca giudizialmente il beneficiario indicato nella scheda. COMMA 2 — La legge riconosce però rilevanza all’adempimento spontaneo del fiduciario: se questi trasferisce i beni alla persona voluta dal testatore, non può poi ripeterli, salvo che sia incapace. Si configura così un dovere non coercibile in via ordinaria, ma il cui spontaneo adempimento è stabilizzato dall’ordinamento. COMMA 3 — La preclusione probatoria cede quando l’interposizione è utilizzata per beneficiare soggetti incapaci di ricevere: in tal caso prevale l’esigenza di impedire l’elusione delle norme sull’incapacità testamentaria. La figura va inoltre tenuta distinta dal trust testamentario, nel quale la destinazione ai beneficiari è strutturata nell’atto e non necessariamente occultata dietro un beneficiario apparente.

Ratio

Conciliare il rispetto della forma testamentaria con la stabilità dell’adempimento spontaneo della fiducia e con la repressione dell’interposizione diretta ad aggirare incapacità a ricevere.

Questioni interpretative

Il punto centrale è distinguere fiducia testamentaria, simulazione, interposizione a favore di incapace e strumenti di destinazione dichiarati come il trust; diversa è anche la tutela processuale nei singoli casi.

Disposizioni collegate

Artt. 458, 596, 631 c.c.

Norme collegate

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