Art. 626 c.c.

Motivo illecito

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il motivo illecito rende nulla la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 626 c.c.

UNICO COMMA — MOTIVO ILLECITO DETERMINANTE Il motivo illecito provoca nullità soltanto se risulta dal testamento ed è stato l’unico motivo determinante della disposizione.

Ratio

Impedire efficacia a disposizioni fondate esclusivamente su un motivo illecito risultante dall’atto.

Questioni interpretative

Illiceità, risultanza dal testamento ed esclusività del motivo sono requisiti cumulativi.

Disposizioni collegate

Artt. 624, 634 e 647 c.c.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, Sez. II — Ordinanza n. 8733del 28/03/2023Decisione chiave

La disposizione testamentaria sottoposta a condizione sospensiva è nulla quando dalla stessa scheda risulti che il motivo illecito sotteso alla condizione è stato il solo determinante della volontà del testatore.

La pronuncia coordina la disciplina della condizione testamentaria illecita con il motivo illecito determinante, richiedendo che l’esclusività del motivo emerga dal testamento.

consolidato

Corte Suprema di Cassazione - Rassegna marzo 2023

Norme collegate

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