Art. 624 c.c.

Violenza, dolo, errore

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

La disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l'effetto di errore, di violenza o di dolo.

L'errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, è causa di annullamento della disposizione testamentaria, quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre.

L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell'errore.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

La disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l'effetto di errore, di violenza o di dolo. L'errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, è causa di annullamento della disposizione testamentaria, quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell'errore.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 624 c.c.

COMMA 1 — VIZI DELLA VOLONTÀ La disposizione può essere impugnata dall’interessato quando deriva da errore, violenza o dolo. COMMA 2 — ERRORE SUL MOTIVO Il motivo erroneo, di fatto o di diritto, determina annullamento solo se emerge dal testamento ed è stato l’unico determinante della disposizione. COMMA 3 — PRESCRIZIONE L’azione si prescrive in cinque anni dalla conoscenza del vizio.

Ratio

Proteggere la libertà e genuinità della volontà testamentaria contro vizi determinanti.

Questioni interpretative

Vanno provati il vizio e il nesso determinante; per l’errore sul motivo servono anche risultanza testamentaria ed esclusività causale.

Disposizioni collegate

Artt. 591, 625 e 626 c.c.

Approfondimento dottrinale — vizi della volontà testamentaria e captazione

COMMA 1 — La disposizione testamentaria è annullabile quando costituisce effetto di errore, violenza o dolo. La legittimazione spetta a chiunque abbia un interesse concreto alla caducazione della disposizione. Nel dolo testamentario, tradizionalmente indicato anche come captazione, la tutela della libertà del disponente assume particolare intensità perché manca l’esigenza, propria del contratto, di proteggere l’affidamento di una controparte. La giurisprudenza richiede tuttavia che l’influenza abbia consistenza fraudolenta e sia causalmente determinante. COMMA 2 — L’errore sul motivo, di fatto o di diritto, rileva solo quando il motivo emerga dal testamento e risulti essere stato l’unico determinante della disposizione: la norma evita che motivazioni interne non esteriorizzate diventino, dopo la morte, causa incontrollabile di invalidità. COMMA 3 — Il termine quinquennale decorre dalla conoscenza del vizio, non dalla morte del testatore né dalla pubblicazione del testamento. La disciplina deve essere coordinata con l’incapacità di testare ex art. 591, che riguarda la capacità del disponente e non un vizio della formazione della volontà.

Ratio

Proteggere l’autenticità della volontà testamentaria bilanciandola con la stabilità delle disposizioni mortis causa attraverso requisiti causali e probatori rigorosi.

Questioni interpretative

La distinzione tra semplice influenza, suggestione o assistenza e vera captazione è decisiva; altrettanto essenziale è separare dolo testamentario e incapacità naturale, che hanno presupposti e prova differenti.

Disposizioni collegate

Artt. 591, 624, 626, 2697, 2729 c.c.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, Sez. II — Sentenza n. 8040del 21/03/2024Decisione chiave

Ai fini dell’annullamento del testamento per dolo, la captazione richiede mezzi fraudolenti idonei a determinare la volontà del testatore; la prova può essere presuntiva, ma deve fondarsi su fatti certi che consentano di ricostruire l’attività captatoria e la sua influenza determinante.

La giurisprudenza di legittimità distingue la captazione rilevante ai sensi dell’art. 624 c.c. da mere blandizie, sollecitazioni o suggerimenti, richiedendo un’attività fraudolenta causalmente incidente sulla formazione della volontà testamentaria.

consolidato

Corte Suprema di Cassazione
Corte di Cassazione, Sez. II — Sentenza n. 9309del 11/04/2017Decisione chiave

Per l’annullamento della disposizione testamentaria per dolo non è sufficiente una generica influenza psicologica esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni: occorrono mezzi fraudolenti idonei, avuto riguardo all’età, allo stato di salute e alle condizioni di spirito del disponente, a trarlo in inganno e a orientarne in modo determinante la volontà. La prova può essere presuntiva, purché fondata su fatti certi idonei a ricostruire l’attività captatoria e la sua influenza causale.

La decisione definisce i requisiti della captazione testamentaria e ammette la prova presuntiva del dolo, purché ancorata a circostanze certe e causalmente significative.

consolidato

Corte Suprema di Cassazione

Norme collegate

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