Art. 625 c.c.

Erronea indicazione dell'erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

Se la persona dell'erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la disposizione ha effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare.

La disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della disposizione è stata erroneamente indicata o descritta, ma è certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Se la persona dell'erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la disposizione ha effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare. La disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della disposizione è stata erroneamente indicata o descritta, ma è certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 625 c.c.

COMMA 1 — ERRONEA INDICAZIONE DEL BENEFICIARIO L’errore nel nome o nell’indicazione non travolge la disposizione quando l’identità voluta dal testatore emerge inequivocamente dal contesto o da altri elementi. COMMA 2 — ERRONEA INDICAZIONE DEL BENE Analogo criterio conservativo vale per l’oggetto quando sia certo quale bene il testatore intendesse attribuire.

Ratio

Conservare la disposizione quando, nonostante un errore descrittivo, beneficiario o bene siano identificabili con certezza.

Questioni interpretative

L’interpretazione può superare l’errore descrittivo solo quando l’identificazione finale sia non equivoca.

Disposizioni collegate

Artt. 588, 624 e 628 c.c.

Approfondimento dottrinale — falsa demonstratio e identificazione del destinatario o del bene

COMMA 1 — L’erronea indicazione dell’erede o del legatario non travolge la disposizione quando dal contesto del testamento o da elementi interpretativi ammessi risulti senza equivoci la persona effettivamente voluta dal testatore. La regola esprime il favor testamenti: l’errore descrittivo cede davanti alla certezza dell’identità sostanziale del beneficiario. Non è però consentito utilizzare l’interpretazione per sostituire al destinatario scritto un soggetto soltanto probabile: la volontà correttiva deve emergere in modo non equivoco. COMMA 2 — Lo stesso criterio vale per l’oggetto. Una denominazione, ubicazione o descrizione inesatta non rende inefficace la disposizione se è certo quale bene il testatore intendesse attribuire. La norma opera quindi sul piano dell’identificazione, non consente di integrare una volontà mancante né di creare un oggetto diverso da quello effettivamente voluto.

Ratio

Conservare la disposizione testamentaria quando l’errore riguarda soltanto la descrizione formale e la reale volontà del testatore è comunque identificabile con certezza.

Questioni interpretative

Il confine è tra correzione dell’errore descrittivo e integrazione creativa della volontà: gli elementi extratestuali possono chiarire una volontà esistente, non sostituirla.

Disposizioni collegate

Artt. 588, 624, 628, 631 c.c.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, Sez. II — Sentenza n. 28221del 09/10/2023Decisione chiave

Il testamento non può contemplare successibili non identificabili, poiché ciò consentirebbe al testatore di imporre senza limiti di tempo un vincolo sulla destinazione e circolazione dei beni, in contrasto con esigenze di ordine pubblico.

La decisione valorizza il requisito di determinabilità del beneficiario della disposizione testamentaria e i limiti posti all’autonomia testamentaria.

consolidato

Corte Suprema di Cassazione - Rassegna annuale 2023
Corte di Cassazione, Sez. II — Ordinanza n. 25521del 31/08/2023Decisione chiave

Nell’interpretazione del testamento il giudice deve ricercare l’effettiva volontà del testatore sulla base del testo e, in via sussidiaria, di elementi estrinseci riferibili al disponente; non può però attribuire d’ufficio alla disposizione una qualificazione giuridica incompatibile con la volontà risultante dalla scheda.

La pronuncia ribadisce i criteri soggettivi di interpretazione testamentaria e il limite alla riqualificazione giudiziale delle disposizioni mortis causa.

consolidato

Corte Suprema di Cassazione - Rassegna annuale 2023

Norme collegate

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