L’art. 623 impone al notaio un dovere di comunicazione funzionale a rendere concretamente conoscibile l’esistenza del testamento agli eredi e ai legatari dei quali conosca domicilio o residenza. Il momento di attivazione varia secondo la forma testamentaria: per il testamento pubblico il dovere sorge quando al notaio è nota la morte del testatore; per l’olografo e il segreto opera dopo la pubblicazione. La comunicazione non costituisce il titolo dell’acquisto successorio e non sostituisce le regole sull’accettazione dell’eredità o sull’acquisto del legato: svolge una funzione informativa e di attuazione della volontà testamentaria. La norma va letta insieme agli artt. 620-622 c.c., che disciplinano pubblicazione e registrazione, e con l’art.
649 c.c., secondo cui il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinuncia.