Art. 623 c.c.

Comunicazioni agli eredi e legatari

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione, comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il notaio che ha ricevuto un testamento pubblico, appena gli è nota la morte del testatore, o, nel caso di testamento olografo o segreto, dopo la pubblicazione, comunica l'esistenza del testamento agli eredi e legatari di cui conosce il domicilio o la residenza.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 623 c.c.

UNICO COMMA — INFORMAZIONE DEI BENEFICIARI Conosciuta la morte, il notaio che ha ricevuto il testamento pubblico, oppure dopo la pubblicazione dell’olografo o del segreto, comunica l’esistenza del testamento agli eredi e legatari dei quali conosca domicilio o residenza.

Ratio

Favorire la conoscenza effettiva del testamento da parte dei beneficiari individuabili.

Questioni interpretative

L’obbligo informativo è collegato alla conoscenza di domicilio o residenza dei beneficiari.

Disposizioni collegate

Artt. 620, 621 e 649 c.c.

Approfondimento dottrinale — comunicazione notarile e conoscibilità del testamento

L’art. 623 impone al notaio un dovere di comunicazione funzionale a rendere concretamente conoscibile l’esistenza del testamento agli eredi e ai legatari dei quali conosca domicilio o residenza. Il momento di attivazione varia secondo la forma testamentaria: per il testamento pubblico il dovere sorge quando al notaio è nota la morte del testatore; per l’olografo e il segreto opera dopo la pubblicazione. La comunicazione non costituisce il titolo dell’acquisto successorio e non sostituisce le regole sull’accettazione dell’eredità o sull’acquisto del legato: svolge una funzione informativa e di attuazione della volontà testamentaria. La norma va letta insieme agli artt. 620-622 c.c., che disciplinano pubblicazione e registrazione, e con l’art. 649 c.c., secondo cui il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinuncia.

Ratio

Favorire la tempestiva conoscenza delle disposizioni mortis causa e la loro effettiva attuazione senza trasformare la comunicazione notarile in requisito costitutivo dell’acquisto.

Questioni interpretative

Va distinto il dovere professionale di comunicazione dagli effetti sostanziali della delazione e dell’acquisto; la norma circoscrive inoltre l’obbligo ai destinatari dei quali il notaio conosca domicilio o residenza.

Disposizioni collegate

Artt. 620, 621, 622, 649 c.c.

Norme collegate

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