Art. 620 c.c.

Pubblicazione del testamento olografo

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore.

Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al giudice di pace del luogo in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione.

Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza che dichiara la morte presunta.

Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario.

Avvenuta la pubblicazione, il testamento olografo ha esecuzione.

Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il giudice di pace può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale. (1) (2) (3) (4) (5) (6)(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Note

  1. (1)Comma 6(111) AGGIORNAMENTOIl D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
  2. (2)Comma 6(112a) AGGIORNAMENTOIl D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
  3. (3)Comma 6(273) AGGIORNAMENTOIl D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025".
  4. (4)Comma 6(300) AGGIORNAMENTOIl D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2025.
  5. (5)Comma 6(341) AGGIORNAMENTOIl D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2026.
  6. (6)Comma 6(351) AGGIORNAMENTOIl D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che "Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2027"

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Commento

Commento all’art. 620 c.c.

COMMA 1 — OBBLIGO DI PRESENTAZIONE Chi possiede un testamento olografo deve presentarlo al notaio appena conosce la morte del testatore. COMMA 2 — FISSAZIONE DEL TERMINE L’interessato può chiedere all’autorità giudiziaria competente la fissazione di un termine per la presentazione. La disciplina è interessata dalle modifiche di competenza del D.Lgs. 116/2017 e dai successivi differimenti. COMMA 3 — VERBALE DI PUBBLICAZIONE Il notaio procede con due testimoni, descrive lo stato del documento, ne riproduce il contenuto e allega testamento e documentazione relativa alla morte o alla morte presunta. COMMA 4 — DEPOSITO NOTARILE Se il testamento era già depositato presso un notaio, pubblica il notaio depositario. COMMA 5 — ESECUZIONE La pubblicazione rende il testamento olografo suscettibile di esecuzione. COMMA 6 — CONTENUTI NON PATRIMONIALI Per giustificati motivi può essere disposta l’omissione di periodi o frasi non patrimoniali dalle copie, salva diversa decisione giudiziaria. NOTA TEMPORALE Il body importato incorpora modifiche di competenza con decorrenze oggetto di ripetuti differimenti fino al 2027; non viene cristallizzato come versione corrente senza verifica temporale puntuale.

Ratio

Assicurare pubblicità, conservazione e possibilità di esecuzione del testamento olografo dopo la morte.

Questioni interpretative

La disciplina richiede attenzione alle decorrenze delle modifiche sulla competenza giudiziaria e alla distinzione tra pubblicazione ed efficacia sostanziale del testamento.

Disposizioni collegate

Artt. 602, 621, 623 e 684 c.c.

Approfondimento dottrinale — pubblicazione, efficacia e contestazione dell’olografo

COMMA 1 — Il possessore della scheda olografa è tenuto a presentarla a un notaio appena abbia notizia della morte del testatore. L’obbligo serve a sottrarre il documento alla disponibilità esclusiva del possessore e a consentirne la conoscibilità. COMMA 2 — Il soggetto interessato può provocare giudizialmente la presentazione entro un termine, secondo la competenza vigente da verificare alla luce delle modifiche processuali intervenute. COMMI 3-4 — Il verbale notarile documenta stato, contenuto e apertura della scheda e incorpora gli allegati prescritti; il deposito presso un notaio individua il professionista tenuto alla pubblicazione. COMMA 5 — La pubblicazione rende il testamento olografo eseguibile, ma non ne sana eventuali vizi né costituisce accertamento definitivo dell’autenticità. Le Sezioni Unite hanno infatti ricostruito l’olografo come scrittura privata dotata di peculiare efficacia successoria e hanno individuato nell’azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura lo strumento per contestarne l’autenticità. COMMA 6 — La possibilità di omettere dalle copie periodi non patrimoniali tutela riservatezza e dignità senza alterare il documento originale, che resta acquisibile integralmente quando lo ordini l’autorità giudiziaria.

Ratio

Assicurare pubblicità ed eseguibilità dell’olografo conservando la possibilità di contestarne autenticità e validità.

Questioni interpretative

La pubblicazione non equivale ad autenticazione; vanno distinti efficacia esecutiva della scheda, prova della provenienza e validità sostanziale delle disposizioni. Il testo importato contiene inoltre richiami editoriali e riferimenti di competenza che richiedono separata verifica normativa.

Disposizioni collegate

Artt. 602, 606, 621, 623, 2648 c.c.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, Sezioni Unite — Sentenza n. 12307del 15/06/2015Decisione chiave

La parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e sopporta l’onere della relativa prova secondo i principi generali; la pubblicazione ex art. 620 c.c. non trasforma l’olografo in atto pubblico né ne accerta definitivamente l’autenticità.

Le Sezioni Unite hanno composto il contrasto sugli strumenti processuali di contestazione dell’olografo, valorizzandone la peculiare efficacia successoria dopo la pubblicazione ma mantenendone la natura di scrittura privata.

Sezioni Unite

Corte Suprema di Cassazione - Rassegna Civile 2015

Norme collegate

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