Art. 619 c.c.

Nullità

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

I testamenti previsti in questa sezione sono nulli quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore.

Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell'art. 606.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

I testamenti previsti in questa sezione sono nulli quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore. Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell'art. 606.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 619 c.c.

COMMA 1 — NULLITÀ DEI TESTAMENTI SPECIALI La mancanza della redazione scritta della dichiarazione o delle sottoscrizioni essenziali indicate determina nullità. COMMA 2 — ALTRI VIZI FORMALI Per le altre irregolarità opera il regime di annullabilità dell’art. 606, comma 2.

Ratio

Graduare le conseguenze dei vizi formali dei testamenti speciali distinguendo requisiti essenziali e irregolarità secondarie.

Questioni interpretative

Occorre qualificare il vizio per distinguere nullità da annullabilità e applicare, nel secondo caso, il termine dell’art. 606.

Disposizioni collegate

Artt. 606, 609, 617 e 618 c.c.

Approfondimento dottrinale — nullità e annullabilità dei testamenti speciali

COMMA 1 — Per i testamenti speciali della sezione la legge seleziona alcuni difetti radicali: mancanza della redazione scritta della dichiarazione oppure mancanza della sottoscrizione del ricevente o del testatore. In tali casi la sanzione è la nullità, coerentemente con la funzione identificativa e documentale di questi requisiti. COMMA 2 — Per gli altri difetti di forma l’art. 619 rinvia all’art. 606, comma 2: opera quindi la disciplina dell’annullabilità, con il relativo termine quinquennale. Il sistema distingue così tra elementi senza i quali manca una garanzia formale essenziale e irregolarità che, pur incidendo sulla validità, non giustificano la nullità assoluta. Il rinvio rende rilevante la giurisprudenza formatasi sull’art. 606 quanto alla distinzione tra vizi radicali e altri difetti formali, senza però autorizzare l’automatica trasposizione di fattispecie proprie dell’olografo.

Ratio

Graduare le conseguenze dei difetti formali dei testamenti speciali in relazione alla funzione del requisito violato.

Questioni interpretative

È essenziale qualificare il vizio: solo le omissioni espressamente indicate dal primo comma producono nullità; gli altri difetti ricadono nel regime dell’art. 606, comma 2.

Disposizioni collegate

Artt. 606, 609, 617, 618 c.c.

Norme collegate

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